Vuoi sapere come funziona il Regime Forfettario nel 2024?
In questa Guida Regime Forfettario 2024 troverai la risposta a tutti i tuoi dubbi.
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Indice dei contenuti
Guida regime forfettario 2024
Lo scopo di questa guida regime forfettario 2024 è spiegarti tutto quello che devi sapere per decidere se applicare il forfettario alla tua partita Iva.
Il Regime Forfettario, è nato per aiutare le piccole Partite Iva di professionisti e ditte individuali. Applicarlo alla propria Partita Iva significa usufruire di molti vantaggi e semplificazioni rispetto ai regimi fiscali ordinari.
Il limite dei ricavi è di 85.000€ annuali e si può applicare alla tua partita Iva se:
- eserciti attività professionali o d’impresa in forma individuale
- non superi un fatturato di 85.000 € all’anno
- hai un reddito da eventuale lavoro dipendente non superiore ai 30.000 € lordi all’anno
In Regime Forfettario non si applica l’IRPEF ma la sola imposta sostitutiva.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono anche notevolmente più basse dell’IRPEF:
- 15% aliquota ordinaria
- 5% aliquota ridotta
Inoltre, non è previsto alcun limite temporale per la sua applicazione.
Questo significa che puoi applicarlo alla tua Partita Iva fino a quando viene meno uno dei requisiti obbligatori.
Guida Regime Forfettario: i requisiti
Per applicare il Regime Forfettario alla tua Partita Iva:
- devi avere ricavi non superiori a 85.000 € * nell’anno precedente
- non usufruire di altri regimi speciali ai fini IVA
- essere residente in Italia o in uno stato membro dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso si deve produrre in Italia almeno il 75% del reddito
- l’anno precedente non devi aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori superiori a 20.000 €
- attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi non sono ammessi
- il reddito da eventuale lavoro dipendente percepito l’anno precedente non deve essere superiore a 30.000 €
- non devi avere partecipazioni a società di persone, associazioni professionali, Srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività
- non devi avere partecipazioni di controllo, diretto ed indiretto, in Srl la cui attività sia riconducibile direttamente o indirettamente all’attività svolta con partita Iva individuale
- il fatturato non deve essere prodotto prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni d’imposta precedenti
* Se svolgi più attività con diversi codici Ateco resta invariato il limite dei 85.000€ totali.
Guida Regime Forfettario: riduzione dell’imposta al 5%
Vediamo quali sono i requisiti aver diritto all’aliquota ridotta del 5%:
- non aver esercitato, nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- l’attività non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo
E’ escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; - in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54
In regime forfettario, le spese inerenti l’attività o ad uso promiscuo non vengono considerate. Al totale del fatturato viene applicato un coefficiente di redditività, variabile a seconda del tipo di attività, determinando così a forfait il reddito imponibile.
Guida Regime Forfettario: attività non compatibili
Tieni presente che la circolare n. 10/E del 2016, ci indica le attività alle quali non è possibile applicare il regime forfettario:
- agricoltura e attività connesse e pesca
- vendita sali e tabacchi
- commercio dei fiammiferi
- editoria
- gestione di servizi di telefonia pubblica
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972
- agenzie di viaggi e turismo
- agriturismo
- vendite a domicilio
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
Guida Regime Forfettario: la fatturazione elettronica
A partire dal 2024 termina il cosiddetto “regime transitorio” della fattura cartacea per i soggetti che rientrano nel regime forfettario. Per i forfettari che devono attenersi all’obbligo di fatturazione elettronica, è essenziale adottare un software di fatturazione elettronica compatibile con le richieste e in grado di generare e inviare le fatture elettroniche nei formati XML al Sistema di Interscambio (SdI).
Con l’introduzione di questo obbligo, le regole fiscali sull’Iva non cambiano.
Per chi applica il regime forfettario, non si deve addebitare l’IVA in fattura ai clienti.
Ovviamente, l’Iva non viene nemmeno detratta sugli acquisti e non è previsto nessun versamento a differenza dei regimi ordinari.
Nell’articolo obbligo di fatturazione elettronica dal 2024 trovi tutte le informazioni su questo argomento.
Regime Forfettario: le società
Cosa può succedere in caso di eventuale partecipazione a società di capitali?
In assenza di una delle seguenti condizioni decade la causa ostativa e puoi applicare alla tua partita IVA il regime forfettario.
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione;
- esercizio da parte delle stesse attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Maggiori informazioni su questo punto puoi trovarle nella Circolare 9/E del 10 aprile 2019.
Regime forfettario: l’IVA
Eccoci giunti al capitolo che riguarda l’Iva. L’altro grande vantaggio di una Partita Iva in forfettario consiste appunto nel non applicare l’IVA in fattura! Vediamo a quali altre agevolazioni hai diritto:
- non devi applicare e versare l’IVA**
- esonero dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti
- non devi conservare i registri ed i documenti
- nessuna dichiarazione e comunicazione annuale IVA e niente esterometro
- niente comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute
Come puoi notare, sei esonerato da una serie di adempimenti necessari alle partite Iva nei regimi ordinari. Ovviamente ti resta l’obbligo di:
- numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali
- certificare e conservare i corrispettivi
- presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-comunitarie
- versare l’IVA per gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a 10.000 € ed ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge
** fanno eccezione gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a 10.000 € ed ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
Regime Forfettario: calcolo reddito imponibile
In regime forfettario, il reddito imponibile, si ottiene applicando al totale dei ricavi il coefficiente di redditività previsto per la categoria.
Ogni attività è contraddistinta da uno specifico codice ATECO.
Ad esempio per un libero professionista è previsto un coefficiente pari al 78% mentre per un commerciante online è del 40%.
In sostanza, in regime forfettario, non devi tener conto delle effettive spese sostenute, perché verranno calcolate a forfait grazie al coefficiente di redditività.
La logica conseguenza è che non dovrai documentare le spese che hai sostenuto ma basterà determinare l’ammontare delle fatture/corrispettivi emesse ed applicare il coefficiente per determinare il reddito imponibile.
Regime Forfettario: il coefficiente di redditività
Il coefficiente di redditività, è stabilito per legge da una tabella ministeriale, che ne assegna un valore specifico a seconda del tipo di attività.
Attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio: 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande: 40%
Commercio ambulante di altri prodotti: 54%
Costruzioni e attività immobiliari: 86%
Intermediari del commercio: 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: 78%
Altre attività economiche: 67%
Guida Regime Forfettario: il calcolo delle tasse
In questa guida al regime forfettario 2024, non poteva certo mancare la sezione relativa a tasse e la previdenza. Gli esempi che ti proponiamo sono suddivisi in base all’attivita:
- liberi professionisti
- artigiani
- commercianti
Liberi professionisti
Nel corso dell’anno incasserà compensi per 55.000 €.
Reddito lordo: 55.000 €
Coefficiente di redditività: 67%
Aliquota imposta sostitutiva: 15%
Cassa di previdenza: Gestione separata INPS
Reddito imponibile: 55.000 € x 67% = 36.850 €
Imposta sostitutiva: 36.850 € x 15% = 5.527,50€
Contributi INPS: 36.850 € x 26,07% = 9.606,80€
Nel corso dell’anno incasserà compensi per 20.000 €.
Beneficia della riduzione dell’imposta al 5% perché ha aperto la partita IVA a gennaio 2023 per la prima volta.
Reddito lordo: 20.000
Coefficiente di redditività: 78%
Aliquota imposta sostitutiva: 5%
Cassa di previdenza: CIPAG
Reddito imponibile: 20.000 € x 78% = 15.600 €
Imposta sostitutiva: 15.600 € x 5% = 780€
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, Carlo dovrà versarli alla CIPAG, la Cassa autonoma per i geometri. Per maggiori informazioni leggi la guida dedicata ai geometri.
Artigiani
Alessandra è un’estetista con Partita Iva forfettaria.
Nel corso dell’anno incasserà 25.000€ e beneficia della riduzione del 5%.
Coefficiente di redditività: 67%
Aliquota Imposta sostitutiva: 5%
Imposta sostitutiva: 20.100€ x 5% = 1.005€
Alessandra a Giugno del prossimo anno verserà l’imposta sostitutiva di 1.005€.
Commercianti
Francesco ha appena aperto un e-commerce per prodotti per animali ed ha anche un lavoro come dipendente. Nel corso dell’anno incasserà dall’e-commerce 40.000 € e beneficia della riduzione al 5%.
Coefficiente di redditività: 40%
Aliquota imposta sostitutiva: 5%
Imposta sostitutiva: 16.000 x 5% = 800 €
Francesco a giugno del prossimo anno verserà l’imposta sostitutiva di 800 €. Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS Commercianti sarà esentato perché svolge un lavoro come dipendente.
Per approfondire questo aspetto leggi gli articoli dedicati all’e-commerce sul nostro blog.
Guida Regime Forfettario: la previdenza
Altro onere per liberi professionisti e ditte individuali è quello del versamento dei contributi previdenziali. I liberi professionisti che per la loro attività non appartengono ad un Ordine o un Albo, hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Ad esempio, social media manager, consulenti informatici, fotografi, traduttori e molti altri.
In questi casi, i contributi verranno versati contestualmente alle tasse in sede di dichiarazione dei redditi. L’aliquota per la Gestione Separata INPS per il 2024 è il 26,07%.
Gli iscritti agli Ordini professionali, verseranno i contributi previdenziali alle loro casse di riferimento. Ad esempio i geometri alla CIPAG, gli infermieri all’ENPAPI, i periti industriali all’EPPI etc. Le modalità e le scadenze di versamento vengono indicate direttamente dalla Cassa Previdenziale di riferimento sui rispettivi web istituzionali.
Artigiani e Commercianti devono iscriversi rispettivamente alla Gestione Artigiani ed alla Gestione Commercianti INPS. In questo caso, il versamento dei contributi INPS a queste due casse prevede il pagamento di un fisso annuale diviso in 4 rate trimestrali.
Agevolazioni contributive
Come abbiamo visto nell’esempio precedente, Francesco avendo un lavoro come dipendente è esonerato dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali INPS Commercianti.
Se viceversa, non avesse avuto il lavoro dipendente sarebbe stato obbligato al versamento dei contributi.
Devi sapere che se applichi il regime forfettario alla tua Partita Iva ed hai un’attività artigiana o commerciale, puoi usufruire di una agevolazione anche di natura contributiva.
La legge 208/2015 prevede la possibilità di richiedere una riduzione del 35% sui contributi INPS per Artigiano e Commercianti per chi applica il forfettario.
Questo non è possibile se applichi i regimi fiscali ordinari.
Per usufruire della riduzione devi effettuare una comunicazione all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno e certificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di accesso.
Se sei un nostro abbonato il tuo consulente di riferimento si occuperà anche di questo aspetto senza costi aggiuntivi.
Per approfondire alcuni aspetti che abbiamo trattato in questa guida regime forfettario 2024, puoi leggere anche il calcolo tasse regime forfettario.
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Utente dice
Grazie molte dell’articolo. è interessante … Buon lavoro !
avengers dice
Grazie dell’articolo illuminante!
pancrazio dice
Sono di nuovo l’ing. Schipani Pancarzio.
Premetto che non ho mai aperto partita iva.
Nel caso di regime forfettario, se apro e poi chiudo la partita iva, posso
sempre riaprirla con lo stesso regime fino al compimenro del 5 anno?
oppure una volta chiusa , prima dei 5 anni, non posso piu’ riaprirla sotto
questo regime?.
Altra cosa: sul reddito imponibile ottenuto abbatendo il reddito lordo del
78% applico l’aliquota del 15% ? oppure posso applicare l’aliquota
del 5% essendo, una partita iva nuova e non avendo mai usuffruito di altrri regimi agevolati?.
Vi sarei immensamente grato per un aituto.
E’ il primo incarico professionale dopo 12 anni di iscrizioni albo ing.
Avendo pochissime possibilita’ economiche mi consentirebbe di sopravvivere e l’unico modo di poterlo portare avanti e il fai da te’,
dato il modesto comprnso. Fare e Dare lavoro a voi commercialisti non e’ sicuramente danaro sprecato per questo mi scuso e considerate il mio un caso speciale.
Vi auguro le piu’ belle cose a voi tutti di questo studio.
Siete bravi e’ so’ quanto e’ difficile questo momento, per tutti i professionisti, grazie di cuore.
Staff dice
Buonasera Pancrazio, ti confermiamo che qualora decidessi di aprire e chiudere la partita Iva nel forfettario, potrai sempre riaprirla con questo regime ma non potrai più godere dell’agevolazione dell’imposta al 5% per i primi 5 anni. La seconda volta che viene aperta la partita Iva con il regime forfettario si passerà alla aliquota del 15%, se questa viene aperta prima che siano trascorsi tre anni dalla chiusura della partita Iva precedente.
Come anticipato sopra, la prima volta che apri la partita potrai godere dell’aliquota al 5% se nei tre anni precedenti non è mai stata svolta alcuna attività di impresa, professionale o artistica.
Cordiali saluti
Marco dice
Grazie mille per l’articolo.
cristina dice
buongiorno , attualmente ho una partita iva come programmatore con redditività al 68% .
Vorrei aprire un B&B.
Posso aggiungere un nuovo codice attività iva , dovrebbe essere il 55.20.51 per la gestione del mio B&B ?
inoltre vorrei assumere una colf per le pulizie , posso scaricarmi contributi? anche nel regime forfettario?
grazie
Staff dice
Buonasera Cristina, potrai sicuramente aggiungere un codice attività alla tua partita Iva, ma se non già presente sarà necessaria l’iscrizione alla Gestione commercianti INPS.
Nel regime forfettario non possono essere sostenute spese per lavoro dipendente superiore ai 5.000€ annuali.
Inoltre ricorda che i costi sostenuti per il lavoro dipendente, contributi compresi, non possono essere dedotti dal reddito d’impresa, come del resto tutti gli altri costi.
Solamente i contributi INPS personali, pagati nel corso dell’anno, sono deducibili dal reddito d’impresa.
Cordiali saluti.
Pia dice
Salve, mio fratello, che cerco di seguire contabilmente è un agente di commercio, e avendo fatturato sia nel 2016 che nel 2017 al di sotto del limite previsto per questa attività, vorrebbe passare al regime forfettario dal 2018, solo che per quanto riguarda i beni strumentali possiede un auto dal 2010 che ha acquistato in leasing e il costo sostenuto dalla società di leasing è di 23.500 euro. Questo valore è da considerare al 100%, all’80% visto che fin ora ha detratto le spese in base a questa percentuale o può considerarlo al 50% visto che la usa anche per fini personali?
grazie
Staff dice
Buongiorno, per accedere al regime forfettario, al 31/12 dell’anno precedente l’accesso, è necessario rispettare il limite di 20.000€ di valore dei beni strumentali in dotazione.
Per i beni detenuti con contratto di leasing il valore di riferimento è il costo originario, ovvero quello sostenuto dalla società di leasing.
Tale valore, se trattasi di un auto, dovrà essere considerato al 50% e al netto dell’iva pagata, in quanto bene ad uso promiscuo.
Cordiali saluti
dom dice
Salve
avrei due domande da porvi
1) a Novembre 2017 ho aperto partita IVA per un contratto di prestazione (gestione separata INPS, codice ateco 72) ma ho cominciato a fatturare da gennaio 2018. Ho quindi fatturato 0 nell’anno 2017: come presentare il modello CU 2018?
2) Fino a febbraio 2017 ho ricevuto borsa di studio per il dottorato già tassata in gestione separata: nella dichiarazione 2018 devo far riferimento anche a quest’entrata ? (non ho mai fatto dichiarazione per gli anni precedenti). Grazie
Staff dice
Buonasera, la dichiarazione dei redditi deve essere comunque presentata anche se il fatturato da partita Iva risulta zero.
Per quanto riguarda il reddito da borsa di studio, se in presenza di CUD dovrà essere inserito anche quest’ultimo.
Cordiali saluti
Riccardo dice
Buonasera,
sono un ingegnere di 37 anni con PIVA in regime forfettario del 15 % ed ora ho intenzione di chiudere PIVA. Se in futuro decidessi di aprire PIVA posso nuovamente inserirmi nel regime forfettario?
Grazie
Cordiali saluti
Staff dice
Buonasera Riccardo, si potrai nuovamente applicare il regime forfettario se ne rispetterai ancora i requisiti.
Cordiali saluti
Guerrino Vecchiattini dice
Buonasera volevo sapere se anche un regime forfettario deve trasmettere lo scontrino telematico all’agenzia delle entrate che va in vigore nel gennaio 2019. Cordiali saluti
Staff dice
Buongiorno,
essendo ancora non definito, si presume che come per la fattura elettronica, gli appartenenti al regime dei minimi e al regime forfettario saranno esonerati dall’obbligo.
Cordiali saluti
Paolo C dice
Gent. responsabile,
vorrei chiedere se riguardo alle clausole di esclusione comma 57 d-bis, l’attività della causa di esclusione relativa all’esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro. Per valutare la prevalenza ci si riferisce all’attività che svolgeremo nel 2019, o chi ha svolto attività prevalenti con ex datore di lavoro nel 2018 sarà escluso quest’anno dal forfettario? grazie
Staff dice
Buongiorno Paolo, a nostro avviso deve essere tenuto in considerazione per l’attività che verrà svolta nel 2019.
Non si dovrà fatturare prevalentemente ad attuali datori di lavoro da dipendente o a gli ex datori di lavoro degli ultimi due anni.
Cordiali saluti
Renato dice
Spett. Redazione,
ho una P.IVA a regime forfettario, e vorrei delucidazioni in merito agli acquisti da me effettuati presso distributori stile SoGeGross, Metro, ecc.
Il distributore mi dice che, ai fini legali non sono obbligato a fornire i dati per la fatturazione elettronica, ma loro emetteranno comunque una fatturazione elettronica ed io potrò richiederne copia. Domande:
1) è meglio esigere due pagamenti distinti, in caso di acquisti per uso personale piuttosto che per uso professionale, o è indifferente?
2) è possibile pagare in contanti per esempio gli acquisti personali e tramite fattura quelli professionali, o addirittura pagare in contanti in entrambi i casi?
3) siccome il distributore emetterà comunque una fattura elettronica, è meglio che io ne richieda copia da conservarmi presso il mio archivio o per esempio per gli acquisti personali, o per entrambi, posso farne a meno?
Grazie e complimenti per il sito!!!!
Staff dice
Buonasera Renato, rispondiamo alle tue domande per punti.
1) sicuramente anche se nel regime forfettario eviterei di confondere gli acquisti;
2) puoi tranquillamente pagare in contanti gli acquisti personali e tramite fattura quelli relativi all’attività;
3) l’agenzia delle entrate ha comunicato che i minimi e i forfettari possono continuare la conservazione dei documenti analogici, pertanto consigliamo di richiedere sempre la copia della fattura.
Cordiali saluti
RODOLFO dice
Buon giorno, volevo chiedere informazioni sulla possibilità di aprire P.IVA forfettaria cod. ATECO 74.10.29 libero professionista. Poter lavorare alla realizzazione di, INVITI, BIGLIETTI per cerimonie; e ancora, eventuale consulenza GRAFICA per volantini o LOGO e logo-tipo.
Poter dare servizio a privati su richiesta, rilasciando RICEVUTA o Fattura, possibilmente elettronica e eventuale possibilità di farsi pagare con strumenti elettronici (contactless).
La mia prestazione è appunto, poter realizzare digitalmente il progetto con PDF stampabili e in seguito il cliente decide di utilizzare o meno per le sue esigenze.
Staff dice
Gentile Rodolfo, ti ringraziamo per il contatto. Abbiamo analizzato la tua richiesta e sarebbe meglio poterne parlare telefonicamente per poterti indicare al meglio come procedere. Puoi scriverci tramite la form di contatto e fissare una consulenza con i nostri esperti.
Jack dice
Salve, quindi se ho capito bene, se io sono fisioterapista con contratto da dipendente e mi licenzio non posso aprire una partita iva (come fisioterapista) per lavorare autonomamente ed usufruire dell’agevolazione del 5%. Giusto??? grazie per la risposta
Team dice
Buonasera, a nostro avviso se il mercato di riferimento della sua attività individuale è diverso (magari zona e clienti diversi), se non viene svolta l’attività nella sede del datore di lavoro precedente o con beni strumentali del precedente datore di lavoro, l’attività può essere svolta con aliquota al 5%
Jack dice
Grazie per la celere risposta siete top!!! ma il problema è proprio questo. Cioè io continuerei a lavorare come libero professionista presso la stessa azienda per 20 ore settimana (centro di riabilitazione) contemporaneamente avrei accettato un incarico presso la pubblica amministrazione come docente solo per 9 ore settimanali!
Questo posso farlo (la scuola mi ha confermato) ma mi sà che non posso usufruire del 5%.
Team dice
In questo caso si rende difficile l’applicazione del 5%, quindi potrebbe applicare il forfettario al 15% ma solamente se il suo fatturato non deriva prevalentemente (51%) dal suo precedente datore di lavoro, in sostanza il suo precedente datore di lavoro non deve essere il cliente prevalente, altrimenti si perde l’applicazione del regime forfettario
Jack dice
Grazie mille per le delucidazioni!!!