Sei un architetto e cerchi informazioni dettagliate sul nuovo regime forfettario? TI sei appena laureato e vuoi aprire la partita IVA per svolgere la libera professione? O forse stai cercando un commercialista online per risparmiare sui costi di gestione della partita IVA.
In tutti i casi in questa guida online dedicata agli architetti nel regime forfettario, affrontiamo tutti questi argomenti. Innanzitutto due parole sul regime forfettario, il regime fiscale agevolato attualmente in vigore in Italia.
Introdotto da diversi anni per agevolare le piccole partite Iva, anche oggi permette a chi lo applica di ottenere numerosi vantaggi ed agevolazioni. La normativa sulla tassazione in regime forfettario, prevede la cosiddetta imposta sostitutiva, al posto della tradizionale IRPEF che si applica nei regimi ordinari. L’imposta sostitutiva è del 15% e può scendere fino al 5% in caso di attività startup o se si possiedono determinati requisiti. Non è previsto nessun limite temporale di scadenza, difatti resta applicabile fino a quando cui viene meno uno dei requisiti di accesso. Unico paletto è il limite di fatturato possibile: 85.000 euro all’anno!
Ma di tutti questi aspetti ne parliamo in modo più articolato più avanti. Ricordati infine che il nostro team, specializzato in regime forfettario, opera dal 2013 online e con il nostro abbonamento ti garantisce la gestione completa della partita IVA tramite un consulente dedicato. Ti auguriamo buona lettura e non esitare a contattarci per informazioni ed eventuali dubbi.
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Indice dei contenuti
Architetto nel regime forfettario
Addentriamoci finalmente negli aspetti operativi della nostra guida dedicata agli architetti nel regime forfettario. Se quindi hai finalmente deciso di intraprendere questo importante passo ed aprire una partita Iva per svolgere la libera professione innanzitutto devi scegliere il codice Ateco adatto!
71.11.00 – Attività degli studi di architettura.
Se decidi di adottare regime forfettario, tieni presente che puoi fatturare ogni anno al massimo 85.000 €. Nel caso superassi questo limite non devi preoccuparti, semplicemente dovrai passare la tua partita Iva al regime semplificato l’anno successivo.
Per l’attività degli studi di architettura è previsto un coefficiente di redditività del 78%.
Questo significa che ti vengono riconosciute spese forfettarie per il 22% e non potrai scaricare nessun altro costo!
Altro aspetto importante è che in regime forfettario, tutti i contribuenti possono godere dell’imposta sostitutiva del 5% per un periodo massimo di 5 anni se sono rispettati dei requisiti specifici. In tutti gli altri l’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà del 15%.
Esempio di calcolo
Vediamo di chiarirci meglio le idee tramite un semplice esempio di calcolo per un architetto nel regime forfettario.
Marcello è un architetto in regime forfettario e ha fatturato nell’anno 2022 25.000 €
E’ soggetto ad una Imposta sostitutiva del 5% ed applica un coefficiente di redditività: 78%
Reddito Netto: 19.500 €
Imposta sostitutiva: 975 € – (19.500 x 5%)
Come puoi notare, il calcolo è molto semplice, maggiori dettagli puoi trovarli nel nostro articolo calcolo tasse nel regime forfettario. L’altro aspetto importante è la previdenza, e ce ne occupiamo qui di seguito.
Cassa di previdenza architetti: Inarcassa
La Cassa di Previdenza degli architetti è l’Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
L’iscrizione non è facoltativa, ma è obbligatoria per tutti i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:
- l’iscrizione all’albo professionale;
- una partita Iva;
- non essere iscritti presso altra Cassa di previdenza.
I professionisti che svolgono anche un lavoro dipendente non possono iscriversi ad Inarcassa.
I contributi previdenziali per gli architetti
Anche gli architetti sono tenuti a versare i contributi previdenziali all’Inarcassa.
I contributi previsti dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti sono:
- soggettivo;
- facoltativo;
- integrativo;
- maternità.
Vediamo di analizzarli uno alla volta.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è obbligatorio ed è calcolato in percentuale sul reddito professionale netto IRPEF. Si considera l’intero anno solare, indipendentemente da quando è avvenuta l’iscrizione. La percentuale è pari al 14,5% con un minimale di 2.360 euro.
Contributo facoltativo
Il contributo facoltativo è volontario ed è caratterizzato da un’aliquota modulare sul reddito professionale netto. Questo contributo ha lo scopo di aumentare il montante contributivo e quindi in definitiva la pensione del soggetto (tutte le casse professionali sono oramai convertite al metodo contributivo).
Contributo integrativo
Il contributo integrativo è obbligatorio ed è calcolato in percentuale al volume d’affari Iva.
L’aliquota è del 4% ed è previsto un contributo integrativo minimo di 705 € da versare.
Il contributo integrativo, non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Contributo di maternità
Ti ricordiamo che a partire dal 2018 nel contributo di maternità è compresa la quota per la copertura economica della nuova indennità di paternità. Infatti adesso il contributo è denominato di maternità / paternità e deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno ed ammonta a 53 euro.
Ti consigliamo di leggere ulteriori dettagli direttamente sul sito dell’Inarcassa.
Deducibilità contributi
Ricorda che il contributo soggettivo, il contributo facoltativo, e quello di maternità sono interamente deducibili ai fini fiscali. Il contributo integrativo, di norma non è deducibile ai fini fiscali. Una delle eccezioni, si verifica nel caso in cui il contributo integrativo minimo non viene interamente recuperato nella fatturazione ai clienti.
Architetti e lavoro dipendente
Un architetto che esercita la libera professione ed allo stesso tempo svolge anche un lavoro da dipendente è tenuto all’iscrizione a Inarcassa? La risposta è negativa, perché Inarcassa non accetta le iscrizioni degli architetti che svolgono al contempo un lavoro da dipendente, ovvero di coloro che sono già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.
Pertanto per gli architetti in questa situazione, non devono versare il contributo soggettivo, ma soltanto il contributo integrativo del 4% applicato sulle fatture emesse.
E’ necessaria l’iscrizione alla Gestione Separata?
Su questo campo si sta svolgendo da anni una diatriba tra professionisti e INPS.
L’INPS, secondo la Legge 335 del 1995 prevederebbe l’iscrizione alla Gestione separata per coloro che svolgono un’attività professionale e non sono iscritti alla cassa del loro Ente previdenziale.
La posizione dell’Inps è stata precisata con la Circolare n.72 del 2015.
Lo stesso istituto, negli scorsi anni l’INPS, ha perseverato nel suo indirizzo ed addirittura ha attivato l’operazione c.d. Poseidone, iscrivendo d’ufficio alla Gestione Separata i professionisti che non versavano i contributi soggettivi alla loro cassa previdenziale.
Il legislatore è intervenuto su tale argomento con il DL 98/2011, convertito nella Legge n.111 del 2011 all’articolo 18 comma 12, con l’obiettivo di chiarire questo aspetto ed evitare controversie tra professionisti ed INPS.
La norma dispone che sono soggetti ad iscrizione nella Gestione separata Inps “esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali”.
Molte sentenze di vari tribunali hanno sancito illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata per quei professionisti che, pur iscritti ad albi professionali, non versano contributi alle rispettive casse in quanto dipendenti.
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Mirko dice
Buongiorno e complimenti per l’articolo.
Mi risulta (dal sito inarcassa) che anche il contributo facoltativo sia completamente deducibile.
Questo e’ vero anche per i regimi forfettari (al 15%) ?
Grazie
Staff dice
Buongiorno Mirko, ti confermiamo che il contributo facoltativo è deducibile dal reddito anche nel regime forfettario.
Un saluto e grazie per la domanda.
Alessandro dice
Buongiorno,
ringrazio per la chiarezza e sintesi dell’articolo, che tuttavia lascia aperto un mio dubbio storico: nella prima tabella si parte dal fatturato di 25.000,00 e si arriva a un saldo imposta sostitutiva di 975,00 che non sembra tenere conto dei contributi inarcassa (deducibili) pari a 3.894,50. (seconda tabella).
A che punto del calcolo devono essere scalati questi 4mila euro?
Grazie,
Alessandro
Staff dice
Buonasera Alessandro, i contributi INARCASSA deducibili (quindi soggettivo e maternità) devono essere dedotti dal reddito imponibile per l’imposta sostitutiva. Pertanto dovranno essere scalati una volta applicato il coefficiente di redditività al totale dei ricavi.
In definitiva:
RICAVI x 78% – CONTRIBUTI DEDUCIBILI = REDDITO IMPONIBILE IMPOSTA SOSTITUTIVA
Cordiali saluti
Alessandro dice
Grazie mille, gentilissimi.
costanza dice
DOMANDA: l’indennità di maternità verrà sommato ai ricavi?
Staff dice
Buonasera Costanza, come riportato dalla circolare dell’agenzia delle entrate n° 17/E del 2012, le indennità sostitutiva del reddito (come quella di maternità) vanno a sommarsi ai ricavi, ma al solo fine della determinazione delle imposte. Non concorrono infatti alla verifica del limite di 30.000€ per la permanenza nel regime agevolato.
Cordiali saluti
Lucia Bevilacqua dice
Buon giorno, sono un architetto e ho un dubbio riguardo al calcolo del limite di 30.000 euro annui per la permanenza nel regime forfettario. Il dubbio riguarda il contributo integrativo Inarcassa del 4% che addebito in fattura, vorrei sapere se questa voce è rilevante oppure no sul raggiungimento del suddetto limite.
Staff dice
Buonasera Lucia, il contributo integrativo non concorre alla formazione dei ricavi, pertanto non deve essere considerato ai fini del rispetto del limite di 30.000€
Cordiali saluti
Michela dice
Buona sera avrei bisogno di sapere se nel calcolo del massimale annuo di 30000euro per p IVA forfettario devo includere anche il 4%di inarcassa e 2euro di marca da bollo per ogni fattura emessa, oppure il massimale è calcolato solo sull’imponibile?
Grazie
Staff dice
Buongiorno Michela,
il contributo integrativo e la marca da bollo non devono essere considerati ai fini del rispetto del limite di fatturato di 30.000€.
Cordiali saluti
NUNZIA ALBANESE dice
Buongiorno, il contributo integrativo del 4% applicato in fattura va inserito nel quadro LM come ricavo per i forfettari o si inserisce solo il compenso? grazie e saluti
Staff dice
Buongiorno Nunzia, si inserisce solo il compenso.
Il contributo integrativo non deve essere considerato reddito, né per il calcolo delle imposte né per il calcolo del limite di fatturato.
Cordiali saluti
Desiree dice
Buongiorno. Mi sembra di capire che il 4% e l’imposta di bollo non rientrano nella determinazione del “volume d’affari” (es. 1000€ compenso –> 4%= 40€ –> 2€ imposta bollo = 1042€ totale fattura).
In fattura, però, il 4% è calcolato sul totale del compenso, senza tenere conto del 78% di imponibile. il 4% dell’imponibile sarebbe invece = 4% * 1000€* 78% = 31,2 €.
Nel pagamento dei contributi integrativi inarcassa, dovrò quindi versare 40€ o 31,2€ ?
Staff dice
Buongiorno, il 4% di contributo integrativo non costituisce reddito e pertanto deve essere versato alla cassa integralmente.
Su una fattura di 1.000€ di imponibile, il contributo integrativo di 40€ sarà poi riversato completamente ad Inarcassa.
Cordiali saluti