Il Modello 730 è la dichiarazione dei redditi destinato a lavoratori e lavoratrici dipendenti e pensionati.
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Chi può usufruire del Modello 730?
Può essere richiesto dai contribuenti che nel 2022 hanno percepito redditi:
- Di lavoro dipendente e assimilati (per esempio contratti di lavoro a progetto);
- Dei terreni e dei fabbricati;
- Di capitale;
- Di lavoro autonomo dove non è richiesta la partita Iva (come prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- Diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- Alcuni assoggettabili a tassazione separata (come i redditi percepiti dagli eredi, esclusi quelli fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).
Possono presentare il Modello, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare un conguaglio, i contribuenti che nel 2022 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente che nel 2023 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
Termini per l’invio del Modello 730
Ci sarà tempo fino al 30 settembre per predisporre e trasmettere la propria dichiarazione dei redditi.
In realtà, il termine previsto per l’invio della dichiarazione è il 30 Novembre ma i dipendenti e i pensionati possono “anticipare i tempi” e presentare il modello 730 beneficiando di semplificazioni sul fronte di calcoli da eseguire e rimborsi spettanti.
Chi presenta il Modello 730 riceve il rimborso IRPEF direttamente in busta paga o sulla pensione entro uno o due mesi dalla data di trasmissione a differenza dell’attesa di gran lunga maggiore prevista per chi si avvale del modello Redditi.
Allo stesso modo succede per il debito IRPEF dove le somme dovute vengono trattenute sulla retribuzione o sulla pensione e vengono versate dal sostituto d’imposta all’Agenzia delle Entrate.
Modalità per l’invio del Modello 730
Il Modello 730 può essere inviato secondo tre modalità:
- Può essere effettuato direttamente dal soggetto sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso le funzionalità della dichiarazione dei redditi precompilata. In questo caso sarà necessario indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e compilare le schede per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille.
- Può essere inviato tramite il sostituto d’imposta ovvero il datore di lavoro o ente pensionistico.
- Può essere inviato tramite CAF o professionisti abilitati.
Colui che ha già trasmesso la domanda ma si accorge di aver sbagliato nella compilazione del modello o non ha presentato tutti gli elementi potrà annullare l’invio della dichiarazione e inviarne una nuova. I dati precedentemente inseriti saranno cancellati e sarà disponibile nuovamente la dichiarazione precompilata nell’area riservate. L’invio del nuovo Modello 730 potrà essere effettuato dopo 24/48 ore dall’annullamento. Con l’annullamento sarà rimosso in automatico anche il Modello F24 eventualmente predisposto. Attenzione però: l’annullamento si potrà effettuare solo una volta.
Nel caso di dichiarazione congiunta l’annullamento può essere richiesto solo dal dichiarante.
Se non sono state effettuate modifiche al contribuente non sarà più richiesto di presentare i documenti di spesa relativi a oneri inseriti nella precompilata e forniti da soggetti terzi. In presenza di modifiche, invece, non andranno mostrati i documenti relativi alle spese sanitarie non modificate ma un prospetto scaricato dal portale Tessera Sanitaria.
Saranno da presentare la Certificazione Unica, fatture e scontrini di spese diverse da quelle comunicate da soggetti terzi. Questi dovranno essere conservati per cinque anni così da esibirli all’Agenzia delle Entrate in caso di successivi controlli.
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