Oggi ci occupiamo di approfondire le agevolazioni contributi inps in forfettario con un occhio al passato ma soprattutto per l’anno 2024.
Il regime forfettario è il regime agevolato in vigore e rappresenta una buona opportunità per professionisti, artigiani e commercianti che vogliono risparmiare sulle imposte.
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Agevolazioni Inps e Legge di Stabilità
Cominciamo a parlare di quello che in tema di regime forfettario e agevolazioni contributive INPS prevedeva la Legge di Stabilita pubblicata nel 2015.
Secondo i commi 76-84, della Legge di Stabilità 2015, i soggetti che accedono al regime forfettario (iscritti o da iscriversi alla sezione artigiani e commercianti Inps) possono, tramite specifica richiesta telematica all’INPS, avvalersi del regime contributivo agevolato.
Gli svantaggi
Questo beneficio però presenta uno svantaggio.
Come saprai il nostro sistema previdenziale si fonda sul sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo di calcolo della pensione è il perno su cui ruota la riforma Dini del 1995 e significa che la pensione cui si ha diritto è strettamente collegata alla contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa e non agli stipendi dell’ultimo periodo come invece avveniva con il vecchio sistema retributivo.
Una norma che diminuisce i contributi da versare presenta dunque lo svantaggio che riduce la tua pensione al momento dell’erogazione.
Facciamo un esempio su come funzione il sistema contributivo di calcolo della pensione:
- se l’importo versato ai fini contributivi, dall’artigiano o dal commerciante, ammonterà a circa € 2.900, ovvero la metà del minimale contributivo da versare all’INPS, sarà accreditato solo 6 mesi contributivi e non 12, quindi l’anno solare non sarà completamente coperto da contribuzione ai fini pensionistici.
Agevolazioni contributi INPS forfettario
La Legge n. 208/2015 ha modificato la norma prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 che “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%.
Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335“.
In base al tenore della nuova norma non è più previsto l’esonero dal pagamento dei contributi minimi da parte dei soggetti imprenditori iscritti alla gestione artigiani commercianti presso l’Inps ma si prevede una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta a fini previdenziali.
Al fine di fruire delle agevolazioni contributive è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:
- i soggetti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività, aderendo al regime agevolato, dovranno presentare la domanda in via telematica tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
- i soggetti già in attività la dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell’Inps.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime forfettario.
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ania dice
Buonasera,
avendo aperto la partita iva a regime forfettario, l’imposta è pari al 15%.
Chi può rientrare nel caso di imposta 5%?
Mentre per l’inps si parla di 25% corretto?
codice ateco=702209
altre attività di consulenza amministrativa
Staff dice
Buongiorno, la riduzione al 5% può essere applicata se rispetti i seguenti requisiti:
– non devi aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– la tua attività non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– se prosegui un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
Per quanto riguarda l’INPS invece si tratta di un’aliquota del 25,72% da calcolare sul 78% dei ricavi annuali (considerando come riferimento il codice 70.22.09).
Cordiali saluti