Anche nel corso del 2023, come per l’anno precedente, molte partite IVA in regime forfettario verranno aperte. Se stai pensando di aprire una nuova attività, vorrai sicuramente sapere come emettere una fattura nel regime forfettario secondo le norme attuali.
Oggi il regime forfettario rappresenta una grande opportunità per tutti i contribuenti che possono applicarlo alla propria partita Iva.
I vantaggi che ottieni dalla sua applicazione sono moltissimi, dalla possibile riduzione dei contributi INPS al grande risparmio sulle imposte da versare.
Il limite di fatturato è di 85.000 € all’anno e devi prestare attenzione a non superarlo per continuare a mantenerlo l’anno successivo. Al posto della tradizionale IRPEF a scaglioni, si versa un imposta sostitutiva, che oscilla dal 15% al 5% a seconda dei casi.
I costi che puoi portare in detrazione, vengono calcolati in modo forfettario mediante un coefficiente di redditività, che varia a seconda del tipo di attività svolta.
I coefficienti variano in base all’attività svolta, per conoscerne i valori leggi la guida ai coefficienti di redditività.
Due parole su chi siamo: il nostro team è specializzato in regime forfettario ed operiamo sul territorio ed online gestendo moltissime attività. Con il nostro abbonamento ti garantiamo la gestione della tua partita IVA tramite un consulente dedicato. Dopo questa premessa, ti auguriamo buona lettura e non esitare a contattarci per informazioni ed eventuali dubbi.
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Indice dei contenuti
Fattura nel regime forfettario: regole base
Se adotti il regime forfettario, la prima cosa da sapere è che non devi tenere una contabilità ai fini Iva. Questo significa che le tue fatture non devono essere rilevate in nessun libro contabile a differenza di quanto avviene in regime semplificato.
Vediamo allora come devi comportarti con la tua fattura nel regime forfettario.
Le fatture e le bolle doganali devono essere conservate e numerate tutte.
Nei casi in cui si è esonerati dall’obbligo di fattura, il contribuente forfettario deve comunque rilasciare scontrino o ricevuta fiscale. Laddove si devono emettere corrispettivi questi ultimi devono essere certificati.
Il contribuente in regime forfettario che non svolge una delle attività elencate nell’articolo 2 del DPR 696/1996 (vendita tabacchi, carburante o giornali) deve emettere e conservare fattura, e nei casi di esonero della fattura, è necessario emettere e conservare lo scontrino fiscale o la ricevuta.
Vediamo come deve essere emessa una fattura da chi usufruisce del regime forfettario nell’anno 2023 e non ha l’obbligo di fatturazione elettronica:
- deve contenere tutti i dati indicati nell’articolo 21 del DPR n.633/1972;
- deve contenere la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”
per indicare che chi emette fattura beneficia del nuovo regime forfettario; - non deve esporre l’Iva.
La dicitura per il professionista
Se sei un professionista ordinariamente il tuo committente esercita la funzione di sostituto d’imposta dell’art. 25 del DPR 600/73.
Questo significa che la tua fattura nasce con decurtazione del pagamento da parte del tuo committente della ritenuta d’acconto. La ritenuta d’acconto, per i liberi professionisti, è pari al 20%.
La prima grande differenza tra un professionista che adotta il regime forfettario ed un professionista in regime ordinario semplificato è l’assenza per il primo dell’applicazione della ritenuta d’acconto.
Proprio per togliere al committente l’incombenza di sostituto d’imposta, occorre segnalarlo espressamente nella fattura.
La dicitura da indicare nella fattura regime forfettario del professionista è la seguente:
“Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto in quanto contribuente in regime forfettario”.
La dicitura da indicare ai fini Iva
La seconda grande differenza tra una partita Iva in regime forfettario ed una che adotta un regime ordinario è l’assenza nella prima della rivalsa Iva sui clienti.
In sostanza chi è forfettario non applica l’Iva.
Nella fattura regime forfettario, la dicitura Iva da utilizzare è la seguente:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”.
Imposta di bollo nella fattura
Precisiamo che la marca da bollo da applicare è pari a 2,00 €.
La fattura emessa dai contribuenti forfettari, non comportano l’addebito dell’Iva, ma deve prevedere la marca da bollo.
Pertanto, sull’originale della fattura emessa che supera l’importo di 77,47 €, si deve applicare una marca da bollo da 2,00 €.
La stessa va rilasciata al cliente, mentre la copia con l’ID va conservata dal forfettario.
Assolvimento virtuale imposta di bollo
I contribuenti che adottano il regime forfettario e non hanno obbligo di fattura elettronica possono assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale.
Occorre un’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate che può essere richiesta in via preventiva o in via consuntiva.
Nel primo caso, si dovrà comunicare all’Agenzia un preventivo del volume di fatture che saranno emesse nell’arco dell’anno.
Attraverso questa modalità di comunicazione, verrà calcolato il valore della marca da bollo virtuale che potrà essere versata attraverso modello F24 con i codici tributo istituiti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 12/E del 2015.
Nel secondo caso invece, la trasmissione da parte del forfettario all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire l’anno successivo a quello di emissione della fattura, nel mese di gennaio.
La comunicazione dovrà contenere il numero di documenti emessi nell’arco dell’anno.
Con quest’ultima procedura, il calcolo dell’imposta di bollo virtuale potrà essere calcolata in modo puntuale e tener conto di un eventuale credito d’imposta accumulato nell’anno precedente.
Regime Forfettario e fattura elettronica
Come spiegato nella nostra guida obbligo fattura elettronica forfettari, l’obbligo è scattato dal 1 Luglio 2022, ma non per tutti i forfettari.
Sono obbligati ad emettere fatture elettroniche solamente i forfettari che nel 2021 hanno superato la soglia di 25.000€ di ricavi.
Per tutti gli altri, ovvero i forfettari che nel 2021 sono stati sotto la soglia di 25.000€ o che hanno aperto la partita iva a partire dal 2022, l’obbligo scatterà dal 1° Gennaio 2024.
Imposta di bollo e fatture elettroniche
Dal 1 Gennaio 2019, il bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagato trimestralmente tramite Modello F24.
I nuovi codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 per i bolli sulle fatture emesse nel primo trimestre;
- 2522 per i bolli sulle fatture emesse nel secondo trimestre;
- 2523 per i bolli sulle fatture emesse nel terzo trimestre;
- 2524 per i bolli sulle fatture emesse nel quarto trimestre;
- 2525 per eventuali sanzioni sul tardivo pagamento;
- 2526 per eventuali interessi sul tardivo pagamento.
Nella fattura elettronica dovrà essere specificato che l’imposta di bollo sarà assolta ai sensi dell’art.2, comma 6, del DM 17 Giugno 2014.
Facsimile fattura in regime forfettario
Di seguito due possibili modelli di fattura cartacea per un Libero Professionista con iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Modello A
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[Ragione sociale / Nome professionista]
[Indirizzo]
[Partita Iva]
Fattura n° ___ del __ /__ /____
[Ragione sociale del cliente]
[Indirizzo del cliente]
[Partita Iva del cliente]
Descrizione prestazione:
Imponibile prestazione: 1000,00 euro
Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95: 40,00 euro
Totale fattura: 1040,00 euro
- Operazione effettuata ai sensi art. 1, commi da 54 ad 89 della Legge 190 del 23/12/2014 – Regime forfetario.
- Il compenso non soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della Legge 190 del 23/12/2014 art.1 comma 67.
- Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx. [riporta l’id della marca da bollo solo se la fattura supera i 77,47 euro]
Modello B
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montaruli dice
per il regime forfettario il versamento del bollo virtuale (somma dei bolli emessi nell’anno) va fatto con F24 entro il 30 aprile dell’anno sucessivo e senza dichiarazione!!
Staff dice
Buongiorno, ti ringraziamo per la puntualizzazione, in effetti nell’articolo è riportato un errore.
Il bollo da assolvere per le fatture elettroniche deve essere assolto entro 120 giorni dalla chiusura d’esercizio tramite F24 e senza dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Provvederemo presto a correggere l’articolo.
Cordiali Saluti
Anna dice
Per il regime forfetario 2017 sono corrette le seguenti diciture in fattura? Grazie.
“Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 commi da 54 a 89 – regime forfetario, così come modificato dalla legge n. 208/2015.
Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.
Imposta di bollo assolta sull’originale. “.
Staff dice
Buonasera,
La dicitura riportata è corretta, anche se facciamo notare alcune precisazioni:
– la parte relativa a “Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.” non deve essere inserita se si è artigiani o commercianti iscritti in camera di commercio;
– la dicitura relativa all’imposta di bollo deve essere completata con il numero ID della marca da bollo, ovvero: “Imposta di bollo ID n° ……………………………assolta sull’originale.”
Cordiali Saluti
Anna dice
Colgo l’occasione per informare che sono una professionista dei servizi formativi, che ha aperto la p.iva regime forfettario nell’aprile 2017, dopo contratti ultradecennali di lavoro subordinato.
Le fatture di alcuni colleghi a regime forfettario per la franchigia da IVA citano esclusivamente il comma 58 dell’ art. 1 L. 190/2014.
Giacché vorrei dare una veste definitiva alla mia prima fattura, potreste indicarmi, dalla prima all’ultima, tutte le diciture da inserire?
Di nuovo grazie. Distinti saluti.
Staff dice
Buongiorno Anna, essendo inquadrata come libero professionista allora confermiamo la dicitura completa riportata nel precedente commento.
“Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 commi da 54 a 89 – regime forfetario, così come modificato dalla legge n. 208/2015.
Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67
Imposta di bollo ID n° ……………………………assolta sull’originale”
Cordiali Saluti
Beniamino dice
Salve , sono in uno stato di confusione , allora sono un forfettario , vorrei domandare, anzi prima spiego il mio problema , faccio pulizie scale , nel mese di giugno facendo le fatture di 2 condomini , non ho messo la marca da bollo su una fattura xk era la prima fattura x quel condominio e dopo avergli stampati ho chiamato l’amministratore x sapere cosa fare con la fattura. Nel fra passano giorni e ho fatto altre fatture con numero di progressione. Ormai sn passati mesi e vorrei coprire quel buco di fattura. Solo k mi dicono k non posso mettere una marca da bollo su fattura di qualche mese fa. Cosa mi consigliate? premetto k quelli non mi hanno ancora pagato , ma vorrei sistemare quel buco di fattura .
Staff dice
Buongiorno Beniamino, per sanare la posizione sulla fattura potresti emetterla con la numerazione originaria e applicare una marca da bollo da 2€.
Con la marca da bollo da 2€ postdatata dovrai pagare anche le sanzioni e gli interessi, applicando un ulteriore marca da bollo sulla fattura, ad esempio un’ altra marca da da 2€ ad oggi coprirebbe ampiamente le sanzioni e gl interessi maturati.
Cordiali saluti.
Beniamino dice
Grazie per la risposta , vediamo se ho capi;stampo la fattura riferito a mese di giugno 17, con la data di 1 luglio, e metto 2 marca da bollo da 2€ stampati oggi. E sono a posto?
Poi io pensavo di stampare la fattura riferita al mese di giugno con la data di oggi. Poi metto una marca da 2euro. Può andare?
Staff dice
Buonasera Beniamino, se la fattura è già stata emessa, si consiglia di procedere con la prima opzione.
Cordiali saluti.
Beniamino dice
Ok grazie mille!!!
Marco dice
Buonasera, vorrei un vostro parere circa la dicitura da inserire nella fattura in quanto utilizzando il libretto delle ricevute sanitarie buffetti lo spazio risulta essere molto scarso e da qui la necessità di ottimizzare il tutto:
“Operazione in franchigia da iva e compenso non soggetto a ritenuta d’acconto – Art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014 – Regime forfettario”
Staff dice
Buongiorno Marco, a nostro avviso la dicitura è corretta.
Ad ogni modo consigliamo di utilizzare un timbro per riportare la dicitura fiscale nella ricevuta.
Cordiali saluti
Stella1 dice
Buonasera, ho letto che l’AE nel 2008 si è espressa nel senso di ritenere non necessaria la dicitura del regime dei minimi/forfettari su scontrini/ricevute fiscali. Io per scrupolo ad un mio cliente l’ho fatta mettere. Che ne pensate? Secondo voi è sbagliato?
Staff dice
Buonasera Stella, a nostro avvio, non si è commesso alcuna infrazione particolare.
Cordiali saluti
Valeria dice
Buongiorno,
Vorrei un Vs. parere quanto alla dicitura da inserire in fattura. Sono un avvocato e ho aperto p.Iva lo scorso gennaio (regime forfetario). Nella prima fattura ho inserito la seguente dicitura:
“Operazione in franchigia da Iva ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014 – Regime forfetario
Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. n. 190/2014”.
È corretta o avrei dovuto indicare anche, dopo regime forfetario, “così come modificato dalla L. n. 208/2015”?
Inoltre, l’omissione della seguente dicitura può costituire errore?
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014”
Grazie
Cordiali Saluti
Staff dice
Buongiorno Valeria, a nostro avviso più la dicitura è completa minori saranno le preoccupazioni.
Consigliamo dalle prossime di integrarla con le parti non inserite nella prima fattura. In ogni caso l’omissione di quanto riportato non costituisce un errore grave, pertanto non sarà necessario apportare correttivi.
Cordiali saluti
Paola dice
Buongiorno. Sono iscritta all’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Sulla fattura devo mettere tutte le diciture che elencate nel facsimile? E anche il contributo INPS 4%? Cos’è? Vi ringrazio in anticipo.
Staff dice
Buongiorno Paola, se iscritta alla gestione separata INPS come libero professionista, deve indicare tutte le diciture riportate nell’articolo.
Il 4% di maggiorazione in fattura viene definita RIvalsa INPS, è un opzione che tutti gli iscritti alla gestione separata hanno il diritto di applicare.
Attenzione però che il 4% di rivalsa concorre alla formazione del reddito imponibile.
Cordiali saluti
Michele dice
Buongiorno, vorrei sapere se l’applicazione del rimborso spese in fattura con regime forfettario concorra alla formazione del reddito imponibile o meno.
Ad esempio:
1) Onorario: €.1.000,00
2) Cassa Professionale (4%): €.40,00
3) Rimborso spese documentare: €.100,00
Quale sarà l’imponibile da considerare ai fini della tassazione?
Grazie
Staff dice
Buonasera Michele,
il reddito imponibile sarà di 1.000€ se iscritto ad un albo o cassa autonoma. Al contrario sarà di 1.040€ se iscritto alla gestione separata INPS.
Attenzione però le spese per essere considerate non imponibili come da ex art 15 DPR 633/72 devono essere sostenute in nome e per conto del cliente.
Cordiali saluti
Salvo dice
Buona sera essendo agente di commercio,nella fattura provvigioni,in regime forfettario non debbo elencare l’aliquota ENASARCO?
Saluti.
Staff dice
Buonasera Salvo,
l’aliquota ENASARCO deve essere presente.
Si tratta comunque del versamento di contributi obbligatori.
Cordiali saluti
Mirella dice
Buongiorno,
per quanto riguarda la fattura è vero che posso anche non inserire il contributo INPS del 4%?
Quindi la mia fattura riporterà solo:
Imponibile prestazione
+
Bollo di 2 € se il totale fattura supera i 77,47€ ?
Staff dice
Buongiorno Mirella, si confermiamo che la rivalsa INPS del 4% non è un obbligo, ma solo un diritto riconosciuto agli iscritti della gestione separata.
Cordiali saluti
luigi dice
se l’imposta di bollo per le fatture emesse nell’anno viene versata con f24 l’anno successivo cosa significa indicare la ID della marca? Così si paga due volte?
luigi
Staff dice
Buongiorno Luigi, per le fatture elettroniche inviate in formato .xml si paga il bollo tramite F24 e non deve essere indicato alcun ID.
Per le fatture tradizionali si applica fisicamente il bollo, pertanto è necessario indicare l’ID della marca da bollo.
Cordiali saluti
Antonio Cacciaguerra dice
Salve,
la marca da bollo da € 2,00 può non essere addebitata al cliente (e quindi non indicata in fattura tra le operazioni esenti) ma semplicemente applicata sulla fattura stessa?
Grazie
Staff dice
Buongiorno Antonio, la marca da bollo può non essere addebitata al cliente, ma deve essere comunque indicata in fattura.
Può essere inserito un rigo staccato dal totale della fattura.
Cordiali saluti
Luana dice
Gentilissimi,
Sono iscritta come Impresa artigiana, dovrei compilare la mia prima fattura in regime forfettario senza errori. Per cortesia, potreste indicarmi, dalla prima all’ultima, tutte le diciture da inserire?
Ringrazio anticipatamente.
Staff dice
Buongiorno Luana, essendo iscritta come artigiana, nella fattura deve essere indicato solo l’imponibile e la dicitura di esenzione Iva del regime forfettario. Ad Esempio:
Imponibile 100€
Totale fattura 100€
“Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23/12/2014 art.1 commi da 54 ad 89.
Operazione effettuata ai sensi art. 1, commi da 54 ad 89 della Legge 190 del 23/12/2014 – Regime forfetario”
Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx. [riporta l’id della marca da bollo solo se la fattura supera i 77,47 euro]
Cordiali saluti
Claudio Mulas dice
Buon giorno
Io sono in posseso della P.iva in regime forfetario con iscrizione alla gestione separata, disegnatori grafici.
La mia domanda è come posso fare le ricevute fiscali?
sono obbligato ad avere il blocchetto in duplice coppia? oppure le posso emettere tramite un softwer da pc ?
sono obbligato a mettere la marca da bollo?
nella ricevuta devo mettere questa dicitura?
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014”
Grazie mille gentilissimi
Staff dice
Buonasera Claudio, ti consigliamo di emettere fattura anche tramite un PC. La marca da bollo è obbligatoria inserirla per le fatture di importo superiore ai 77,47 €. La dicitura è corretta.
Nel caso avessi necessità di un commercialista che ti segua online valuta il nostro pacchetto per i forfettari che comprende tutto il necessario, anche il modello fattura.
Cordiali saluti
PIETRO dice
salve ho aperto la partita iva da qualche mese e volevo delle istruzioni su cosa inserire in fattura essendo un regime forfettario.
essendo un azienda che si occupa di fornitura alimentare a clienti privati e pubblici volevo chiedere che diciture bisogna riportare in fattura e nei preventivi.
in merito alla marca da bollo, cosa bisogna inserire se si vuol far pagare al cliente?
Team dice
Buongiorno Pietro, grazie per il tuo commento, la descrizione delle fatture deve essere il più fedele possibile ai beni venduti o ai servizi offerti, indicando i dettagli a disposizione. Nel tuo caso sicuramente sarà da indicare la descrizione dei beni, il prezzo unitario e la loro quantità. Per addebitare la marca da bollo al cliente è sufficiente inserire un ulteriore riga in fattura con dicitura “Marca da bollo”. Ricordiamo che la marca da bollo addebitata al cliente costituisce reddito e pertanto anche in questo caso deve essere associato il codice natura Iva N2.2 Non soggette – Altri casi.
Cordiali saluti