Adelmo da Matera – infegnere part-time e forfettario
Lavoro come ingegnere meccanico con partita IVA. Ho usufruito dell’imposta al 5% nei primi cinque anni (ex regime dei minimi) e ora sono in regime forfettario.
Dal 2022 ho un contratto part-time con una Srl, nella quale uno dei soci è anche titolare dello studio associato di ingegneria da cui ricevo la maggior parte dei compensi professionali. I due soggetti (Srl e studio associato) hanno codici ATECO differenti e i miei ricavi annui come libero professionista restano inferiori a 30.000 euro.
Considerato il legame tra le due realtà, posso ancora rientrare nei requisiti per il regime forfettario?
Ciao Adelmo e grazie per la tua domanda un ingegnere part-time può avere partita IVA in forfettario. Al momento, non è possibile fornire una risposta definitiva alla tua domanda. Il motivo è che manca una circolare interpretativa ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca i criteri con cui valutare se un soggetto sia direttamente o indirettamente riconducibile a un ex datore di lavoro.
Sarà quindi necessario attendere indicazioni formali, che chiariscano cosa si intenda, in termini oggettivi, per riconducibilità tra il cliente attuale e un precedente rapporto di lavoro, soprattutto se risalente a oltre due periodi d’imposta.
La normativa vigente
La normativa vigente (art. 1, comma 57, lett. d-bis della Legge 190/2014) prevede, infatti, l’esclusione dal regime forfettario per chi svolge attività prevalentemente nei confronti di soggetti con i quali sono attivi rapporti di lavoro o vi erano nei due anni precedenti, o verso soggetti a questi riconducibili.
In questo senso, se oggi emetti fattura prevalentemente verso una realtà collegata alla Srl per cui hai lavorato nel 2018, la tua posizione potrebbe rientrare nella seconda parte della causa di esclusione, che estende il divieto anche ai rapporti indiretti.
La nostra valutazione si basa sull’attuale lettura della norma, in mancanza di chiarimenti ufficiali: per questo, non possiamo escludere che la tua situazione rientri tra quelle escluse dal regime forfettario, anche se il rapporto di lavoro diretto si è concluso ormai da tempo.
È importante sottolineare che l’assenza di un’interpretazione formale lascia margini di incertezza. La riconducibilità indiretta è un concetto che, ad oggi, resta privo di definizione puntuale, e il rischio interpretativo è concreto soprattutto in caso di controlli.
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