La marca da bollo è un’imposta che sostituisce l’IVA. Partendo dalle basi, essa ha un valore di 2 euro e viene applicata dal lavoratore autonomo titolare di partita iva quando il documento fiscale non è soggetto a Iva (come le fatture emesse dei forfettari) ed ha un importo superiore a 77,47 euro.
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Marca da bollo nella fattura elettronica e nella fattura cartacea
La marca da bollo presenta una modalità di pagamento differente a seconda che si tratti di fattura elettronica o cartacea.
L’obbligo della fattura elettronica è scattato dal 1° Luglio 2022, ma non per tutti i forfettari!
Tale vincolo ricade solo sui forfettari che nel 2021 hanno superato la soglia di 25.000€ di ricavi. Per gli altri, ovvero i forfettari che nel 2021 sono stati sotto la soglia di 25.000€ o che hanno aperto la partita iva a decorrere dal 2022, l’obbligo scatterà dal 1° Gennaio 2024.
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Per quanto riguarda la fattura cartacea il pagamento avviene acquistando la marca da bollo presso i rivenditori autorizzati (ad esempio tabaccherie o ricevitorie) e applicandola in forma adesiva sul documento originale. In caso di mancata applicazione della marca da bollo, si corre il rischio di incorrere in sanzioni che variano da 2 a 10 euro per ogni fattura non in regola.
Per quanto riguarda la marca da bollo nella fatturazione elettronica, il pagamento si basa su un’imposta virtuale ovvero realizzato in modo telematico tramite il Modello F24 o con addebito sul conto corrente bancario o postale.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- Codice tributo 2521 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – I trimestre”
- Codice tributo 2522 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – II trimestre”
- Codice tributo 2523 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – III trimestre”
- Codice tributo 2524 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – IV trimestre”
- Codice tributo 2525 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni”
- Codice tributo 2526 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi”
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze:
- Entro il 31 maggio 2023: Imposta di bollo I trimestre superiore a 5.000 Euro
- Entro il 30 settembre 2023: Imposta di bollo II trimestre superiore a 5.000 Euro
- Entro il 30 novembre 2023: Imposta di bollo III trimestre
- Entro il 29 febbraio 2024: Imposta di bollo IV trimestre
Se paghiamo le marche da bollo tramite Modello F24 si deve indicare il codice tributo, l’anno di riferimento (es. 2022) e l’importo dei bolli da versare (2€ per ogni documento inviato superiore ai 77,47€)
Qui sotto lasciamo un esempio di compilazione Modello F24, per il versamento delle marche da bollo su 10 Fatture di importo superiore ai 77,47€ inviate nel 1° Trimestre 2022 con scadenza pagamento al 31 Maggio 2022.
Per pagare le marche da bollo telematiche tramite addebito sul conto corrente bancario o postale è necessario collegarsi tramite SPID o Credenziali alla sezione “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Una volta entrati nel portale, andare alla sezione “Consultazione” e scegliere “Fatture elettroniche e altri dati IVA”. Selezionare poi “Pagamento imposte di bollo” dalla sezione “Fatture Elettroniche” dove sono riportate le marche da bollo, calcolate in automatico dall’Agenzia delle Entrate, in due elenchi: A e B.
- Elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- Elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica). L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto.
L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell’ultima modifica trasmessa. In assenza di modifiche, si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle entrate.
Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Solitamente l’importo del bollo è a carico di colui che emette la fattura, salvo diversi accordi. Per la fattura elettronica, invece, sarà sempre colui che emette la fattura a versare materialmente l’importo del bollo. Se l’importo non viene versato o viene versato un importo inferiore a quello dovuto, L’agenzia delle Entrate invia un messaggio alla PEC del contribuente indicando l’importo dovuto, la sanzione e gli interessi da versare. Il forfettario ha tempo fino a 30 giorni per fornire chiarimenti all’Agenzia.
La marca da bollo fa reddito o no?
In passato vi è stata spesso diatriba se il valore della marca da bollo facesse reddito o meno.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello numero 428/2022 ha chiarito che la marca da bollo da 2 euro riaddebitata al cliente rientra nel reddito del professionista. In conclusione la somma del valore delle marche da bollo utilizzate concorre alla base imponibile su cui sono calcolate le imposte da versare.
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