Stai pensando di avviare una nuova attività come lavoratore autonomo? Vuoi aprire una partita Iva in regime forfettario? Dal primo aprile entrano ufficialmente in vigore i nuovi codici ATECO 2025.
La nuova classificazione ATECO 2025 è destinata a sostituire progressivamente quella del 2007. Si tratta di un aggiornamento rilevante anche per i titolari di partita IVA in regime forfettario, che dovranno fare particolare attenzione alle implicazioni fiscali legate al codice attività.
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Nuovi codici ATECO 2025: cosa cambia
L’aggiornamento dei codici ATECO è stato introdotto dall’ISTAT con l’obiettivo di adeguare la classificazione delle attività economiche al nuovo contesto socio-economico. La nuova versione tiene conto dell’evoluzione del mercato del lavoro, dell’emergere di nuove professioni digitali e della necessità di rendere più precisa la rilevazione statistica.
Tra le principali novità si segnalano l’inserimento di nuove attività (come influencer e content creator) e la riorganizzazione di settori esistenti, in particolare quello commerciale, turistico, culturale e dei servizi.
La nuova classificazione diventa operativa dal 1° aprile 2025, con un periodo transitorio che si estenderà fino al 30 novembre 2025, durante il quale imprese e professionisti potranno visualizzare entrambi i codici (vecchio e nuovo) nella visura camerale.
Codici ATECO e regime forfettario: attenzione ai coefficienti di redditività
Per i contribuenti che applicano il regime forfettario, il codice ATECO non è un semplice riferimento statistico. Ogni attività economica è infatti associata a un coefficiente di redditività, cioè la percentuale che determina la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le nuove attività).
Il passaggio ai nuovi codici ATECO 2025 comporterà, in diversi casi, una riclassificazione dell’attività economica che potrebbe incidere sul coefficiente da applicare. Tuttavia, per rendere graduale la transizione, lo schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025 prevede un regime transitorio, in attesa dell’aggiornamento ufficiale della tabella dei coefficienti allegata alla Legge n. 190/2014.
Fino a quando il legislatore non interverrà, continueranno ad applicarsi i coefficienti attualmente in vigore, tra cui:
- 78% per attività professionali, sanitarie e tecniche
- 67% per molte altre attività economiche
- 40% per il commercio al dettaglio e la ristorazione
- 86% per il settore edilizio e immobiliare.
Serve aggiornare il codice ATECO?
No, non è obbligatorio presentare una variazione anagrafica solo per aggiornare il codice ATECO. L’adeguamento avverrà in automatico da parte di Infocamere per tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, con notifica tramite app “Impresa Italia”.
Tuttavia, il nuovo codice non sarà trasmesso automaticamente all’Agenzia delle Entrate, che continuerà a mostrare il codice ATECO 2007 nel Cassetto Fiscale fino alla prima comunicazione di variazione. In caso di modifiche anagrafiche (come cambio sede o oggetto dell’attività), è opportuno utilizzare il nuovo codice coerente con la classificazione ATECO 2025.
Per le nuove partite IVA o per chi effettua una variazione formale dell’attività, è obbligatorio utilizzare da subito la nuova codifica.
Come verificare il proprio codice ATECO 2025
Il nuovo codice può essere verificato:
- nella visura camerale aggiornata, consultabile presso la Camera di Commercio
- all’interno del proprio Cassetto Fiscale, nella sezione “Dati anagrafici”
- utilizzando lo strumento di ricerca messo a disposizione dall’ISTAT, che consente di identificare il codice corretto partendo dalla descrizione dell’attività.
Nei casi più complessi, in cui un codice si suddivide in più codici nuovi (“1:N”), sarà disponibile da metà aprile la funzione “Rettifica ATECO”, che consentirà all’impresa di selezionare il codice più adatto tra quelli proposti.
Adempimenti fiscali e INPS
Dal 1° aprile 2025, gli operatori IVA dovranno utilizzare i nuovi codici ATECO anche negli atti e nelle dichiarazioni fiscali. L’INPS ha già aggiornato la procedura di iscrizione per i nuovi datori di lavoro e per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione Separata.
Per le iscrizioni successive al 31 marzo 2025 sarà obbligatorio indicare il codice ATECO 2025, che verrà utilizzato anche per determinare il codice statistico contributivo (CSC). Le posizioni già esistenti continueranno invece a essere classificate secondo il codice attualmente presente in anagrafica, salvo aggiornamento successivo.
Conclusioni
Il debutto della classificazione e dei nuovi codici ATECO 2025 segna un passaggio importante anche per i titolari di partita IVA in regime forfettario. Sebbene non siano richiesti adempimenti immediati, è fondamentale verificare la correttezza del codice attività e monitorare le future modifiche ai coefficienti di redditività, che avranno un impatto diretto sul calcolo dell’imposta dovuta.
Per affrontare con serenità la transizione, è consigliabile confrontarsi con il proprio consulente fiscale, soprattutto in fase di apertura o modifica dell’attività.
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