Il 13 Giugno scorso il Ministero dell’economia e delle Finanze ha prorogato di tre mesi, dal 30 Giugno al 30 Settembre, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività.
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Cosa sono le cripto-attività?
L’art.1 co.126 della Legge n.197/2022 ha ridefinito la normativa fiscale che riguarda le valute virtuali detenute da soggetti fisicamente residenti in Italia. Tale norma fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate” Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento che può essere trasferita, negoziata o archiviata elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito – DeFi o una tecnologia analoga. Si tratta di un oggetto completamente digitale che non ha un controvalore nell’economica reale, a meno che tali valute non siano accettate come mezzo di scambio.
Queste attività sono detenute in “portafogli” digitali (wallet) che ne consentono l’archiviazione tramite l’autorizzazione con chiavi pubbliche e private.
Come si inquadrano le cripto-attività
E’ stata inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta, detenzione di cripto-attività denominate, archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta così da portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative a operazioni che ruotano intorno alle cripto-attività realizzate fino al 1° Gennaio 2023.
Proroga versamento imposta cripto-attività
E’ stata prevista la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° Gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% entro il 30 Settembre (previsto inizialmente per il 30 Giugno) in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo e, in riferimento alle cripto-attività detenute al 31 Dicembre 2021 la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate rate annuali di pari importo, ma sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Sanatoria delle criptovalute entro il 30 Novembre 2023
Con il provvedimento 290480/2023 delle Entrate sono stati disciplinati il contenuto del modello, i termini e le modalità di regolarizzazione. Oggetto della regolarizzazione sono le cripto-attività rappresentate da criptovalute e/o derivanti dall’attività di staking. Il provvedimento dichiara che “resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle criptovalute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro il 31 Dicembre 2021″.
L’istanza di regolarizzazione va presentata entro il 30 Novembre 2023. Il provvedimento esclude la possibilità di compensazione e stabilisce che la procedura si perfeziona con l’invio del modello e con il pagamento degli importi dovuti. Al modello deve essere allegata una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria al fine di dimostrare l’irrilevanza penale della provenienza delle somme investite. In questa relazione devono essere indicati anche i dati e le informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e dei relativi redditi omessi.
Tra la documentazione probatoria sono ricompresi:
- Contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività
- Wallet Address,
- Numeri di transaction ID
- Ogni altra documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta istanza.
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