Spesso le operazioni con l’estero rappresentano uno dei dubbi più insidiosi per chi ha una partita Iva in regime forfettario.
Viste le novità introdotte negli ultimi due anni è bene aver chiaro gli aspetti fiscali più importanti per svolgere correttamente la propria attività.
Oggi ci occupiamo di regime forfettario ed operazioni estero, acquisti, cessioni ed altri argomenti correlati.
Il primo passo necessario è comprendere bene cosa si intende per operazioni con l’estero.
Nel mondo dei tributi indiretti, occorre difatti suddividerle due grandi categorie, quelle con operatori comunitari e quelle con operatori non comunitari.
Se hai adottato il regime forfettario e lavori con operatori all’estero, questa breve guida potrebbe esserti d’aiuto.
Se hai la necessità di una consulto personalizzato, puoi richiederci un parere tramite il modulo di richiesta consulenza.
Ti ricordiamo infine, che il regime forfettario rappresenta una ottima opportunità perché ti permette di risparmiare sulle imposte.
Questo, si verifica soprattutto in caso di attività startup o in presenza di un lavoro dipendente.
Dopo questa premessa non ci resta altro da fare, se non augurarti una buona lettura.
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Indice dei contenuti
Operazione intracomunitaria
Oggi parliamo di un aspetto molto importante, ovvero del regime forfettario ed operazioni estero.
Definiamo come prima cosa, una operazione intracomunitaria.
Quando l’operatore italiano, interagisce con un altro di un paese appartenente all’Unione Europea, si parla di operazione intracomunitaria.
Ovviamente, le operazioni di acquisto di beni o servizi da altro operatore UE, prenderanno il nome di acquisti intracomunitari.
Le operazioni di cessione di beni o servizi ad altro operatore UE prenderanno il nome di cessioni intracomunitarie.
Le esportazioni, sono le operazioni di cessione di beni ad operatori extracomunitari.
Denominiamo importazioni quelle operazioni di acquisto di beni da operatori extracomunitari.
Per capire meglio vediamo di fare qualche esempio:
- la cessione di cancelleria ad un operatore tedesco è una cessione intracomunitaria;
- la cessione di cancelleria ad un operatore statunitense è una esportazione.
Entriamo più nello specifico ed individuiamo esattamente quando un’operazione è intracomunitaria.
Un’operazione, affinché possa essere qualificata come intracomunitaria, deve soddisfare i presupposti indicati nell’articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 331/1993, conv. con L.427/1993.
I presupposti devono sussistere contemporaneamente, e sono:
- trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale su beni;
- la vendita dei beni a titolo oneroso;
- i beni trasportati dall’Italia ad altro stato membro dell’Unione Europea;
- l’acquirente deve essere obbligatoriamente un soggetto d’imposta nello Stato in cui è stabilito e deve possedere un valido numero identificativo, dato dal codice Iso seguito dalla propria partita Iva.
Visto il quadro normativo ordinario osserviamo adesso le norme per gli operatori italiani in regime forfettario
Regime forfettario e cessioni di beni verso paesi UE
Esiste un regime di deroga alle norme ordinarie disciplinato dall’art. 58 della legge di stabilità 2015, confermato anche dopo le novità entrate in vigore al 1° gennaio.
I soggetti in regime forfettario, non effettuano mai cessioni intracomunitarie ed le cessioni verso soggetti passivi Ue, sono da considerare cessioni domestiche per le quali non si addebita l’imposta. Le medesime considerazioni persistono anche per le vendite verso privati.
Per quanto sopra, le fatture per operazioni ad operatori comunitari saranno identiche a quelle per operatori interni.
L’assenza di cessioni intracomunitarie libera dalla compilazione del modello Intrastat.
Regime forfettario e acquisti di beni da paesi UE
Se nell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10000 €, e fino a quando tale limite non viene superato, gli acquisti non si considerano intracomunitari.
L’AdE ha precisato che concorrono al raggiungimento della soglia di 10.000 € le operazioni con San Marino e Città del Vaticano.
Il fornitore dovrebbe emettere quindi fattura addebitando la propria imposta.
Al contrario, in caso di superamento del predetto limite, si effettua un acquisto intracomunitario per il quale si dovrà procedere a integrazione della fattura e al versamento dell’Iva.
In questo secondo caso dovrebbe nascere l’obbligo di trasmettere il modello Intrastat.
In merito a quest’ultimo adempimento si richiamano le semplificazioni disciplinate in sede di legge di Stabilità 2017 secondo le quali i soggetti che dal periodo d’imposta 2017 saranno obbligati alle comunicazioni trimestrali delle fatture attive e passive sono esonerati dalla compilazione del modello Intrastat sugli acquisti UE.
Laddove l’obbligo della comunicazione sia esteso anche ai forfettari anche per loro verrebbe meno, in costanza di acquisti intracomunitari, dell’obbligo di presentazione del modello Intrastat.
Cessione di servizi a paesi UE
Nel regime forfettario trovano applicazione le regole dell’articolo 7-ter Dpr 633/1972 per la territorialità dei servizi generici e specifici.
In caso di servizi resi si emette fattura senza addebito d’imposta.
Acquisto di servizi da paesi UE
In caso di servizi ricevuti da operatore UE (rilevanti in Italia) il forfettario italiano procede ad integrazione o autofatturazione ed a versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Quando la controparte è un soggetto passivo UE si dovrebbe compilare l’Intrastat, eventualmente come da circolare 36/E/2010 con le precisazioni già evidenziate sopra a seguito della legge di stabilità 2017.
Importazioni
I nuovi forfettari applicano ad importazioni, esportazioni e operazioni assimilate le normali regole.
I forfettari versano l’Iva in dogana all’atto dell’importazione. Ovviamente l’Iva pagata in dogana non sarà detratta in virtù del generale principio di indetraibilità dell’Iva sugli acquisti per questi soggetti.
Esportazioni
In caso di cessione all’esportazione od operazioni assimilate, i forfettari non addebitano l’imposta, senza peraltro che queste operazioni comportino la fuoriuscita dal regime. Resta ferma l’impossibilità di raggiungere lo status di esportatore abituale.
Operatori extra UE
In caso di servizi resi ad operatori extra UE si ritiene che l’operazione sia sempre soggetta a obbligo di fatturazione, anche se senza l’applicazione dell’imposta.
In caso di servizi ricevuti da operatori extra UE, rilevanti in Italia, si procederà con autofattura (prestatore extraUE) e l’eventuale Iva sarà versata nei tempi e modi previsti ordinariamente. Se la prestazione ricevuta è extraterritoriale non bisognerà fare alcunché.
Conclusione
Ci auguriamo che questo contributo sul regime forfettario ed operazioni estero possa chiarire alcuni dubbi sull’argomento.
Un saluto dallo Staff
Consulente Regime Forfettario
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Noreddine dice
Sarebbe stato ancora più esauriente l’illustrazione con modelli di fatturazione concrete. Grazie mille
Staff dice
Gentile Noreddine,grazie per il suggerimento. Ti invitiamo a seguirci perchè nei prossimi giorni pubblicheremo un articolo che offre le informazioni richieste.