Lo sai che in Italia puoi iniziare una nuova attività senza pagare una tassazione esagerata? Sei un fotografo amatoriale e vuoi trasformare la tua passione in un lavoro? Se ami scattare foto è probabile che stai sognando di diventare fotografo professionista. Magari sei solo scoraggiato dalle difficoltà burocratiche e dalla pressione fiscale a cui saresti soggetto.
In questa guida dedicata al regime forfettario per fotografo, ti spiego tutto quello che devi sapere se vuoi aprire la partita iva utilizzando il regime di vantaggio. Forse ancora non lo sai ma, grazie al regime forfettario ed alla sua flat tax puoi realizzare il tuo sogno e risparmiare su tasse e previdenza.
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Indice dei contenuti
Il fotografo artigiano
Definiamo innanzitutto la figura del fotografo come colui che produce servizi fotografici.
L’attività di fotografo rientra in quelle attività disciplinate dalla L. 443/85 (Legge Quadro per l’Artigianato). Per l’esercizio dell’attività in esame non è necessario il possesso di alcun requisito professionale.
Quale imprenditore artigiano, il fotografo può aprire la propria attività in forma di:
- impresa individuale;
- impresa familiare;
- società di persone;
- società di capitali (Srl).
Se si svolge la professione in forma societaria, occorre che la maggioranza dei soci, svolgano in prevalenza lavoro professionale, anche manuale.
Inoltre è necessario che conferiscano e detengano la maggioranza del capitale sociale, non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio.
Un altro requisito è che i soci detengano la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria, sia nell’assemblea che nel consiglio di amministrazione (laddove costituito).
Almeno uno dei soci deve possedere i requisiti professionali richiesti.
Adempimenti per iniziare l’attività
Quando si è deciso di iniziare l’attività, è necessario svolgere una serie di adempimenti:
- apertura partita Iva con codice Ateco 74.20.19;
- impresa individuale: Modello AA9/12;
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10;
- iscrizione alla CCIAA;
- impresa individuale: Modello I1;
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5;
- iscrizione all’Albo artigiani;
- iscrizione Gestione IVS artigiani.
Contributi INPS per il fotografo artigiano
Cominciamo dicendo che c’è un reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dagli artigiani indipendentemente dal tuo reddito.
Per l’anno 2024 è stabilito in 18.415€.
Pertanto le aliquote per il 2024 sono:
- Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni del 24,%
- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni del 23,70%
La riduzione contributiva al 23,70% è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo sul reddito minimale risulta così suddiviso:
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)
Il contributo per l’anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il minimale di 18.415€ annui in base alle citate aliquote.
Ovviamente fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2024, all’importo di 55.008€.
Agevolazione Inps per il fotografo in regime forfettario
Con la Legge di Stabilità per il 2016, sono state apportate delle modifiche al regime forfettario relative alla disciplina contributiva. Dal periodo d’imposta 2016 il fotografo artigiano può usufruire, se adotta il regime forfettario, un abbattimento dei contributi stessi del 35%.
Il possibile abbattimento ha natura facoltativa ed avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato.
Iscrizione INAIL del fotografo artigiano
E’ obbligatoria l’iscrizione INAIL con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
L’iscrizione all’ente deve essere fatta tramite il portale dedicato.
Il fisco per il regime forfettario fotografo artigiano
Con la Legge di Stabilità per il 2015, L. 190/2014, è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime agevolativo naturale il regime forfettario.
L’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha modificato molti requisiti per l’accesso al regime forfettario. Le agevolazioni consistono in:
- limite dei ricavi compensi di 85.000 €.
- applicazione del coefficiente di redditività del 78% ai ricavi e compensi percepiti nel corso dell’anno, determinando così il reddito imponibile;
- applicazione di un’imposta sostitutiva (aliquota del 15% o del 5% per chi inizia una attività) dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% in presenza di nuove attività e per i primi cinque anni della stessa, purché sussistano i requisiti di seguito indicati:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
E’ escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio non deve essere superiore ai limiti di cui si è detto in precedenza ed indicati in tabella.
Si ricorda che il nuovo regime forfettario è un regime naturale e dunque non è più soggetto a vincoli temporali.
In particolare non è più soggetto al limite temporale dei 5 anni, come per il regime dei minimi.
Il fotografo può continuare ad applicare la tassazione agevolata fintanto si collochi sotto la soglia dei 65.000 € di ricavi riscossi annui.
Il contribuente che intende avvalersi del regime di tassazione agevolato, deve rispettare determinate condizioni.
I requisiti necessari per regime forfettario fotografo
Vediamo i requisiti necessari al fotografo per adottare o per rimanere nel regime forfettario:
- non percepire al 31/12compensi e ricavi superiori a 85.000€;
- non usufruire di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- essere residente in Italia oppure produrre in ogni caso in Italia almeno il 75% del reddito;
- non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
Inoltre non è possibile:
- partecipare a società di persone;
- associazioni professionali;
- partecipare a srl con controllo diretto o indiretto che abbiano una attività direttamente o indirettamente ricollegabile alla tua partita iva.
Facciamo un esempio
Vediamo esattamente qual è il peso fiscale per un fotografo, che apre una posizione Iva adottando il regime forfettario con applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%.
Ti ricordiamo che l’inquadramento previsto è artigiano.
Si suppone che per il periodo d’imposta 2024 ricavi riscossi siano 10.000 €.
10.000 € x 78% = 7.800 € base imponibile;
7.800 € x 5% = 390 € imposta sostitutiva da pagare.
Determiniamo adesso i contributi Inps da pagare.
Visto che la base imponibile è inferiore al reddito minimale individuato per il 2024 dall’Inps in 18.415€, l’importo da pagare sarà quello minimale previsto per gli artigiani (4.427,04€) diminuito del 35% 2.877,58€.
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