Sei un geometra e cerchi informazioni sulla tua professione e sul regime fiscale da adottare?
Magari ti sei appena diplomato e vuoi avviare l’attività aprendo una partita Iva come geometra?
Oggi affrontiamo gli aspetti più importanti per il geometra nel regime forfettario in considerazione delle novità per l’anno 2023.
Uno sguardo anche sulla contribuzione alla CIPAG, la Cassa per la previdenza dei geometri, il coefficiente di redditività, il limite di fatturato.
Ti ricordiamo che dal primo gennaio 2020, il regime forfettario ha subito una serie di modifiche grazie alla Legge di Stabilità.
Il limite del fatturato è fissato in 85.000 € e l’aliquota dell’imposta varia dal 15% al 5% a seconda dei casi.
Numerose anche le agevolazioni e semplificazioni che il legislatore ha previsto per chi adotta il forfettario.
Se svolgi un lavoro anche da dipendente puoi adottarlo a patto di non superare una retribuzione lorda di 30.000 € per quest’ultimo.
Per approfondire tutti gli aspetti, leggi anche la nostra guida al regime forfettario.
Adesso mettiti comodo ed in pochi minuti leggi tutto quello che riguarda i geometri nel regime forfettario. Buona lettura!
Richiedi ora la tua consulenza gratuita
Leggi l'articolo e risolvi i tuoi dubbi con una consulenza gratuita per te e senza impegno. Prenota una chiamata il giorno e con l'orario che preferisci.
Indice dei contenuti
Coefficiente redditività e limiti di fatturato
Come per tutti i professionisti che hanno una partita Iva, anche i geometri hanno il loro codice ATECO corretto.
In questo caso, la tabella ministeriale recita: 71.12.30 – Attività tecniche svolte da geometri.
Ti ricordiamo, che il limite dei ricavi o compensi è fissato in 85.000 €.
Per determinare il reddito imponibile, i geometri devono applicare il coefficiente di redditività previsto per la categoria.
Si deve applicare quindi un coefficiente del 78% per considerare i costi a forfait.
A questo punto, per determinare le imposte da versare, si applica l’aliquota del 15% o del 5% a seconda dei casi.
Regime forfettario al 5%
Quando di può applicare l’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività? Sono previsti vari casi.
Ad esempio se non hai esercitato, nei 3 anni precedenti un’attività d’impresa o lavoro autonomo.
Oppure se l’attività svolta non costituisce mera prosecuzione di attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o assimilato.
In tutti i casi, quando decidi di aprire la partita IVA con il nostro servizio online Start, il consulente che ti segue ti indicherà l’aliquota corretta.
Requisiti per accesso al regime forfettario
Anche per l’anno 2023, per accedere al regime forfettario è necessario rispettare determinati requisiti.
Ne parliamo diffusamente nel nostro articolo requisiti regime forfettario e nella guida al regime forfettario.
Riassumiamo brevemente i tre più importanti:
- Non aver percepito al 31/12 dell’anno precedente, ricavi superiori a 85.000€;
- reddito da lavoro dipendente inferiore a 30.000 € lordi
- non aver usufruito di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito.
I contributi previdenziali dovuti
I geometri devono versare i propri contributi alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, c.d. CIPAG.
I contributi dovuti sono di tre tipi:
- contributo soggettivo: è calcolato in misura percentuale al reddito professionale Irpef dell’anno precedente con un minimo comunque dovuto.
Per l’anno 2023 il contributo soggettivo minimo è 3.405 euro e la percentuale è il 18%; - contributo integrativo: è pari al 5% del volume d’affari Iva con un minimo comunque dovuto.
A decorrere dal 1° Gennaio 2015 è stata innalzata l’aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%.
L’aumento non si applica ai geometri che prestano attività professionale in favore delle PA per le quali rimane in vigore la precedente misura del 4%; - contributo di maternità: è dovuto da tutti gli iscritti e si quantifica anno per anno.
Per i geometri di nuova iscrizione vige il principio di frazionabilità, ovvero i contributi soggettivo ed integrativo saranno rapportati ai mesi di effettiva iscrizione durante l’anno;
Si precisa che sono frazionabili solamente il contributo minimo soggettivo ed il contributo integrativo.
L’Autoliquidazione, ovvero il versamento dell’eventuale eccedenza rispetto al minimo soggettivo, deve essere corrisposta interamente qualunque sia la durata di iscrizione.
La contribuzione del 2023
Vediamo cosa è stabilito per l’anno 2023
Soggettivo minimo: 3.405 €
Percentuale soggettivo: 18%
Integrativo minimo: 1.700 €
Percentuale integrativo: 5%
Maternità: 30 €
Come effettuare il versamento
I geometri sono tenuti a versare i loro contributi tramite F24 e le scadenze sono uguali a quelle fiscali.
Sono previste però due agevolazioni:
- per gli iscritti per la prima volta o per coloro che si sono iscritti nuovamente dopo due anni dalla precedente cancellazione, è possibile versare i contributi minimi in 4 rate mensili, più gli interessi di dilazione dell’ultima rata;
- per tutti gli altri iscritti, o per coloro che si sono iscritti nuovamente entro l’anno successivo la loro precedente cancellazione, è possibile effettuare il versamento sul web, in 10 rate.
E in caso di ritardato o irregolare versamento?
Nel primo caso si dovrà sottostare ad una sanzione del 2% del contributo non versato, se effettuato entro 180 giorni.
Invece sarà pari al 10% se il ritardo va oltre i 180 giorni dal termine previsto, ma prima della contestazione della Cassa.
Infine se il contributo è omesso la sanzione sarà del 25%.
Compilazione del Modello UNICO
Parliamo adesso del Modello UNICO e della sua compilazione.
Come per gli altri contribuenti forfettari o minimi, per la dichiarazione dei redditi prodotti, deve essere compilato il quadro LM.
Per il calcolo dei contributi da versare sono tenuti a compilare la Sezione III Quadro RR.
Devono compilare questa sezione anche i geometri cancellati dalla Cassa nel relativo periodo d’imposta nel quale hanno almeno un giorno di iscrizione durante l’anno.
Invece sono esclusi dalla compilazione dell’UNICO i soggetti che durante l’anno non hanno avuto la partita Iva e di conseguenza non hanno prodotto redditi.
Sono comunque obbligati ad effettuare la loro dichiarazione dei redditi alla CIPAG.
Geometri non obbligati alla comunicazione dei redditi
Coloro che non devono obbligatoriamente fare la comunicazione dei redditi hanno due alternative:
- utilizzare il Portale dei pagamenti, questa soluzione comprende gli interessi pari al 4% annui;
- in 4 rate per il primo anno di iscrizione alla Cassa di Previdenza.
Alcune agevolazioni
Sono previste alcune agevolazioni principalmente per due categorie di geometri:
- i neodiplomati;
- i praticanti.
Per i neodiplomati è previsto il versamento di ¼ del contributo soggettivo minimo nei primi 2 anni di attività, mentre nei 3 anni successivi il contributo minimo soggettivo è ridotto del 50%.
Il neodiplomato è escluso dal pagamento del contributo integrativo minimo, con eccezione dell’autoliquidazione sul reddito effettivamente prodotto.
Inoltre il calcolo dei contributi soggettivi in autoliquidazione è pari all’applicazione della percentuale di contributo ridotto al reddito dichiarato.
Comunque questa agevolazione vale fino al 31/12 dell’anno di compimento dei 30 anni di età del contribuente.
Anno: 2023 €
Soggettivo minimo: 3.405 €
Percentuale soggettivo: 18%
Integrativo minimo: 1.700 €
Percentuale integrativo: 5%
Maternità: 30 €
Per quanto riguarda invece i praticanti, iscritti nell’apposito registro, devono versare il contributo minimo nella misura di un quarto dell’ammontare previsto per gli altri iscritti.
Anno: 2023
Soggettivo minimo: 3.405 €
Maternità: 30 €
Un esempio
Alessandro è un geometra che nel 2022 ha aperto l’attività ed ha applicato il nel regime forfettario.
Nel corso del 2022 ha incassato, tramite la fatturazione una somma pari a 20.000 €.
Volume affari 2022: 20.000 €
Coefficiente redditività: 78 %
Reddito imponibile: 15.600 €
Saldo imposta sostitutiva 2022: 15.600 € x 5% = 780 €
1° acconto imposta sostitutiva 2023: 780 € x 50% = 390 €
2° acconto imposta sostitutiva 2023: 780 € x 50% = 390 €
Calcoliamo adesso i contributi maturati sui redditi 2022.
Per comodità, consideriamo che il nostro Geometra si sia iscritto a decorrere dal 1° Gennaio 2022 e che decida di versare tutto in un’unica soluzione.
Volume affari 2022: 20.000 €
Reddito professionale: 15.600 €
Contributo soggettivo: 15.600 € x 18% = 2.808 € **
Contributo integrativo: 20.000 € x 5% = 1.000 € ***
Maternità: 30 €
** Il contributo soggettivo risulta inferiore al minimo previsto per il 2023 quindi verranno versati 3.405 €
*** Il contributo integrativo risulta inferiore al minimo previsto per il 2023 quindi verranno versati 1.700 €
Conclusione
Oggi abbiamo visto gli aspetti fiscali e contributivi più importanti per i geometri nel regime forfettario.
Se ha domande puoi inserire un commento o richiederci una consulenza tramite la pagina del supporto.
Un saluto dallo Staff
Consulente per Geometra in Regime Forfettario
Resta aggiornato, leggi le scadenze fiscali per il mese di Novembre 2024
Il nostro team è specializzato in regime forfettario.
Con il nostro servizio, un consulente dedicato si prende cura della tua Partita IVA.
Per informazioni prenota una chiamata o scrivi una email.
Inizia adesso
Prenota una chiamata nel giorno e con l’orario che preferisci
oppure invia una email
Daniele dice
Bell’articolo, ho una curiosità da sottoporvi, di cui non riesco a trovar traccia da nessuna parte. La mia curiosità riguarda un esempio banale. Sappiamo benissimo che nel forfettario le uniche cose deducibili, sono i contributi previdenziali.
Se uno nel 2017 ha pagato i contributi previdenziali del 2017 e poi ha pagato i contributi arretrati del 2014:
porta in deduzione solo quelli del 2017 oppure porta in deduzione anche quelli del 2014.
In attesa di una vostra risposta, cordiali saluti Daniele
Staff dice
Buonasera Daniele, a nostro avviso se i contributi arretrati sono stati pagati tramite avviso di accertamento, non sono deducibili dal reddito.
Cordiali saluti
ANGELO MARMO dice
Buongiorno, sono libero professionista ed ho aderito al regime forfettario, considerato che dal 1 gennaio 2019 vi è l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni di successione e che in sede di dichiarazione va indicato l’iban da cui avviene il prelievo delle imposte da versare; il cliente non è titolare di conto corrente quindi sono costretto ad indicare il mio iban per il prelievo, in sede di fatturazione l’importo prelevato e rimborsato in contanti dal cliente va considerato anticipazione (quindi assoggettato all’imposta del 15%) o può essere omesso?
Staff dice
Buongiorno Angelo, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non sono soggette all’imposta del 15%, in quanto non rientrano nella base imponibile come Anticipazioni ai sensi dell’ex. art. 15 DPR 633/72.
Pertanto diventa indifferente il riportare o meno tali spese in fattura.
Cordiali saluti
Silvano Ferrari dice
Buon giorno,
professionista da quest’anno in forfettario.
volevo sapere se oltre alla numerazione ed alla conservazione delle fatture sia positive che negative ci sono altri adempimenti fiscali da ottemperare es. tenuta di qualche registro o particolari dichiarazioni?
ringrazio per la cortesia
saluti
Staff dice
Buongiorno Silvano, oltre alla conservazione delle fatture e alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non ci sono ulteriori obblighi documentali per i contribuenti nel regime forfettario.
Cordiali saluti