Hai sentito parlare del regime forfettario e vuoi sapere se puoi applicarlo alla tua partita IVA?
Oppure stai valutando se aprire una nuova attività con partita IVA e vuoi sapere se il forfettario fa al tuo caso? Oggi con la nostra risposta alla richiesta di Matteo, ci occupiamo proprio dei requisiti adozione regime forfettario per l’anno in corso.
Conoscere in anticipo se è possibile applicare il forfettario alla tua partita IVA è fondamentale perché in questo caso potrai godere di tutti i benefici previsti e risparmiare sui costi di gestione e delle imposte da versare.
Anche per quest’anno, sono tantissime le agevolazioni e le semplificazioni previste per chi lo applica. Prima di addentrarci teniamo a precisare che in questa rubrica, le consulenze in forfettario, pubblichiamo periodicamente le domande più interessanti dei nostri lettori. Purtroppo, non possiamo evadere tutte le richieste, quindi se hai la necessità di una risposta in tempi rapidi ed in forma privata puoi richiederci una consulenza.
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Indice dei contenuti
Requisiti adozione regime forfettario
“Salve, ho aperto nel mese di luglio 2022, su indicazioni di un professionista, una partita Iva con regime forfettario. Purtroppo non sono stato ben seguito e il consulente non è stato in grado di rispondermi, quindi volevo avere ulteriori chiarimenti sui requisiti.
Io sono anche un lavoratore privato a tempo indeterminato con un imponibile previdenziale di circa 25 mila euro.
Effettuo delle attività professionali (non in concorrenza con il mio lavoro) per le quali e’ previsto un compenso medio annuo di circa 10.000 euro.
Il dubbio e’ se i 30000 euro di limite fanno riferimento esclusivamente alle attività oggetto di partita Iva o cumulative. Potete anche indicarmi quando si applica l’aliquota più bassa per le tasse?
Grazie”
Matteo – Roma
La nostra risposta a Matteo
Buongiorno Matteo, ti ringraziamo per il quesito che ci hai posto sui requisiti adozione regime forfettario. Il limite dei 30.000 euro a cui ti riferisci, è stato rintrodotto dal primo di gennaio del 2020.
La Legge di Bilancio 202, ha reintrodotto questa causa di esclusione dal regime forfettario, che era stata rimossa nelle Legge di Bilancio precedente.
Un vantaggio previsto dal regime forfettario è quello di non presentare troppi paletti dal punto di vista proprio del lavoro dipendente.
L’unica cosa da rispettare è che il reddito da lavoro dipendente non superi i 30.000 € lordi.
I due redditi sono totalmente svincolati, ossia non vengono cumulati per il versamento delle imposte.
Per poter applicare il regime forfettario, devi rispettare anche gli altri requisiti richiesti.
Hai anche la possibilità di accedere alla aliquota più bassa del 5%, lo vediamo tra un attimo.
Se vuoi l’elenco completo dei requisiti di accesso al forfettario, leggi il nostro articolo requisiti regime forfettario oppure guida al regime forfettario.
Puoi trovare infine, altri riferimenti interessanti nell’articolo regime forfettario e doppia attività. Ricordati che il limite di fatturato previsto per i ricavi o i compensi è di 85.000 € all’anno.
Per determinare il reddito imponibile, dovrai considerare il coefficiente di redditività previsto per la tua attività, non possiamo indicartelo perché non ci hai dato maggiori informazioni.
Chiarito questo primo punto, passiamo a alla seconda parte del tuo quesito relativo all’imposta sostitutiva.
Imposta sostitutiva al 5%
Vediamo adesso quando si può applicare l’imposta sostitutiva ridotta al 5%.
Per accedere all’imposta sostitutiva con aliquota al 5% (invece che al 15%), si deve rispettare uno dei seguenti requisiti:
- non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
Conclusioni
Matteo, ci auguriamo che la nostra risposta sui requisiti adozione regime forfettario, abbia chiarito i tuoi dubbi. Se hai ulteriori domande inviaci un commento alla fine della pagina.
Un saluto dallo Staff di regimeforfettario.it
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