Hai una partita Iva in regime forfettario ed hai dubbi se puoi continuare ad applicarlo alla tua partita IVA? Non preoccuparti, spesso in ambito fiscale sono proprio le tematiche più semplici che creano dubbi o incertezze.
Proviamo a fare chiarezza e vediamo insieme tutto quello che riguarda l’ uscita dal regime forfettario in questo 2023. Ti ricordiamo che il regime forfettario è un regime agevolato che presenta numerosi vantaggi per chi lo adotta.
Alla fine di ogni anno, tutti gli aderenti, devono analizzare la propria situazione fiscale e determinare se possono continuare ad applicarlo anche per l’anno successivo perché possono manifestarsi situazioni particolari che ne precludono l’applicazione.
Attenzione, spesso l’ uscita dal regime forfettario può dipendere da motivi di opportunità, come ad esempio un sensibile incremento del fatturato. Se sei interessato all’argomento, non ti resta che metterti comodo e leggere tutto quello che devi sapere, buona lettura.
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Indice dei contenuti
Uscita dal regime forfettario: quando si verifica
Dal 2023, l’uscita dal regime forfettario, si verifica nell’anno successivo a quello in cui viene superato il limite degli 85.000€ o addirittura immediatamente se nel corso dell’anno viene superato il limite dei 100.000€. Attenzione, questi limiti si riferiscono al caso in cui la tua partita IVA sia attiva dal primo giorno dell’anno.
Se inizi l’attività durante l’anno, questo limite si riduce in proporzione al numero di giorni effettivi. Facciamo qualche esempio:
Leonardo ha aperto una partita IVA come libero professionista il 15 febbraio del 2023.
Nel suo caso, per il primo anno non potrà fatturare 85.000 euro ma soltanto 74.287,67 euro.
Mario ha aperto una partita IVA come artigiano il 1 aprile del 202.
Nel primo anno non potrà fatturare 85.000 euro ma soltanto 64.041,09 euro.
A titolo di cronaca, la differenza fondamentale rispetto al vecchio regime dei minimi è che in regime forfettario il superamento del limite di 85.000 euro dei ricavi o dei compensi massimi su base annua, non è causa di decadenza immediata dello stesso ma avviene, per il periodo d’imposta successivo. Mentre in caso di superamento del limite di 100.000 euro, la fuoriuscita avverrà si immediatamente nell’anno in corso, ma non comporterà il versamento dell’iva retroattivo. L’imposta sul valore aggiunto sarà applicata sulla fattura successiva al superamento del limite di 100.000 euro.
Le novità dal 2019
Devi sapere che, primo gennaio 2019 sono state inserite due nuove cause ostative disciplinate dalle lettere d) e d-bis) comma 57 della legge istitutiva del regime forfettario:
- non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio di attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente s.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
- non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Con riferimento al momento in cui la causa ostativa riguardante le partecipazioni in s.r.l. opera assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente.
La circolare 9/E ha precisato in merito che “solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfettario”.
Come manifestare la preferenza?
La preferenza per il regime ordinario viene manifestata con il comportamento concludente del contribuente.
Una formalità sintomatica del comportamento concludente è applicazione dell’Iva in fattura, alle aliquote ordinarie.
Come noto la variazione del regime fiscale non deve essere soltanto la conseguenza di un comportamento concludente, ma deve essere confermata formalmente in sede di dichiarazione.
Nella prima dichiarazione utile dopo l’uscita dal regime forfettario occorre compilare il RIGO VO33 del Modulo Iva.
L’uscita dal regime per opzione ha vincolo triennale ai sensi dell’art. 3 del Dpr n. 442/1997.
Questo significa che dopo aver abbandonato il regime forfettario per passare a quello semplificato, sarai vincolato a quest’ultimo per tre anni e soltanto dopo potrai tornare al forfettario.
L’opzione rimarrà valida per ciascun anno successivo al triennio, fin quando rimane applicata la scelta presa o fino al momento in cui questa non venga revocata.
Facciamo un esempio
Un contribuente in regime forfettario nel periodo d’imposta 2022, decide volontariamente di uscire a partire dal periodo d’imposta 2023.
Per fatti concludenti già dal 1° gennaio 2023 inizierà ad emettere fatture con Iva ordinaria ed a tenere i registri fiscali Iva quale contribuente semplificato.
Nel corso del 2024 con la prima dichiarazione Iva da presentare, eserciterà nel quadro VO l’opzione di modifica regime.
Si ricorda che per i soggetti che avessero optato nel periodo d’imposta 2022 il passaggio volontario dal regime forfettario a quello semplificato o ordinario valgono considerazioni ad hoc.
Occorre infatti ricordare che l’art. 1 del Dpr n. 442/1997, consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 aveva già confermato per un caso analogo che, i soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario potevano dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfettario.
Riassumiamo: il vincolo di opzione volontaria di fuoriuscita dal regime forfettario a quello semplificato e/o ordinario è triennale.
In ogni caso, in circostanze particolari come quelle di variazione del quadro normativa avvenuto nel 2018, è permesso la revoca dell’opzione dopo un solo anno.
Vantaggi del regime forfettario
Ti ricordiamo che il regime forfettario ti offre sicuramente molti vantaggi.
Il primo tra tutti è la possibilità di gestire la tua posizione tributaria senza tenere una vera e propria contabilità. Ciò significa non tenere alcun libro contabile legato al tributo più insidioso: l’Iva.
Inoltre tutti i contribuenti del forfettario godono di un’imposta sostitutiva del 15%, e del 5% per tutti coloro che iniziano una nuova attività. Maggiori informazioni, puoi trovarle nella nostra guida al regime forfettario.
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antonella dice
sono un piccolo coltivatore diretto e uso la contabilità iva forfettario adesso vorrei passare all’ordinario quando si fa il passaggio? ad inizio anno? o si può fare anche adesso?
Staff dice
Buonasera Antonella, il cambio di regime fiscale deve essere fatto necessariamente a inizio anno, in modo da adeguare le fatture da emettere al nuovo regime fiscale e poter adempiere a tutte le scadenze che ne derivano.
Cordiali Saluti
antonio dice
Buonasera, vorrei sapere come considerare alcune fatture fornitori pagate parzialmente o per niente, essendo uscito dal forfettario per superamento del limite dei ricavi e diventato semplificato nel 2017
La ringrazio in anticipo per la risposta
Staff dice
Salve Antonio, come è stato chiarito nel corso di Telefisco 2017, tenutosi lo scorso 2 febbraio, i soggetti semplificati che adottano il regime di cassa possono optare per sostituire alla data di incasso e pagamento la data di registrazione dell’operazione, ex articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973. In tale caso il costo assume rilevanza nel momento in cui esso è assoggettato a registrazione, a prescindere da quando avviene la maturazione della cessione o della prestazione.
Tuttavia, bisogna tenere conto della disposizione di diritto transitorio collocata nell’articolo 1, comma 19, della legge 232/2016, di bilancio per il 2017, in forza della quale, se un componente è stato assoggettato a tassazione nel periodo precedente l’applicazione del regime di cassa, egli non è più fiscalmente rilevante nel 2017, anche se si manifestano i requisiti del nuovo regime (pagamento o registrazione). Nel caso specifico essendo sia il regime forfettario 2016 che il regime semplificato 2017 per cassa è da ritenere che le fatture di acquisto materialmente pagate nel corso del periodo d’imposta 2017 siano deducibili nel corso dello stesso 2017.
Cordiali saluti
antonio dice
Vi ringrazio per la risposta, ma il dubbio rimane: se ho pagato il 50% della fattura a dic 2016 (con fattura numerata come da prassi per il forfetario sempre a dic) e pago il restante 50% a gen 2017, posso inserire il costo di quest’ultimo pagamento nel 2017?
Ancora mille grazie
Antonio
Staff dice
BUongiorno Antonio, considerato che nel regime forfettario deve essere applicato il principio di cassa, il 50% pagato nel 2017, dovrà essere contabilizzato nel 2017.
Cordiali saluti
Massimiliano dice
Salve, se un’impresa ha optato per il regime forfettario (commercio all’ingrosso e al dettaglio, coeff.=40%) dove il limite di fatturato è di 50.000€, con un fatturato di 100.000, il 40% va applicato sull’intero ammontare? Ed è possibile che deve essere versata all’INPS una somma di 3.600€ (300€ al mese- base fissa su 15.000€) + 5.250€ (21% su 25.000€)? Grazie in anticipo
Staff dice
Buonasera Massimiliano, confermiamo che il coefficiente di redditività del 40% deve essere applicato su il totale dei compensi percepiti.
Confermiamo anche il conteggio (seppur approssimato) dei contributi INPS da versare.
Cordiali saluti
Antonio dice
La fuoriuscita dal regime forfetario consente di riprendere a dedurre le quote di ammortamento dei beni acquistati prima dell’ingresso nei regime, per i quali non era ancora terminato il periodo di ammortamento?
Staff dice
Buonasera Antonio, secondo l’interpretazione del comma 72 della 190/2014, in caso di fuoriuscita dal regime forfettario non può essere proseguito l’ammortamento dei beni strumentali acquisiti durante l’applicazione del regime ordinario.
Cordiali saluti
roberto b. dice
Sono un libero professionista con regime forfettario, probabilmente entro anno 2017 supero la quota dei € 45.000, che comporta l’accesso immediato al regime ordinario. Questo cosa comporta versare IVA su tutti i € 45.000?
Grazie.
Staff dice
Buongiorno Roberto, se applichi il regime forfettario di cui alla legge 190/2014, non sussiste il limite di 45.000€ di ricavi (al contrario del vecchio regime dei minimi legge 244/2007).
Infatti nel regime forfettario non è prevista la fuoriuscita immediata dal regime in caso di superamento del limite di fatturato.
Il regime ordinario in ogni caso essere applicato dal 1 Gennaio 2018.
Cordiali saluti.
Alex dice
Buongiorno sono procacciatore d’affari connpartita iva regimi minimo ai tempi ora sinceramente dicono che sono forfettario Bho.. vorrei sapere come posso controllare per decidere se passaro direttamente in ordinario o se passerò a fine anno 2018 come nel caso di forfettario.
Staff dice
Alex siamo spiacenti ma è impossibile risponderti, non capiamo il senso della tua domanda e non hai fornito elementi sufficienti per una risposta.
Ti consigliamo di inviare il tuo quesito al nostro servizio di consulenze, puoi trovare i link sul sito.
Cordiali saluti
Rita dice
Salve…allora sono stata in regime forfettario nel 2017 superando di molto il limite di 50mila…all’incirca 85mila d fatturato.
Ora vorrei sapere nel 2018 oltre a passare in semplificato devo riemettere tutte le fatture del 2017 con Iva come era per il regime dei minimi e versare l Iva in eccesso?
Staff dice
Buongiorno Rita, secondo le regole del regime forfettario la fuoriuscita dal regime avviene dall’anno successivo in cui non viene rispettato il limite di ricavi, a differenza di quello che avveniva nel regime dei minimi.
Pertanto non sarà necessario riemettere le fatture del 2017 con l’aggiunta dell’Iva.
Cordiali saluti
Rosetta dice
Nel 2017 dopo essere stata in Naspi per metà del 2016 (prima ancora ero marketing Manager con contratto da dipendente in una multinazionale) ho aperto un partita iva il 2/3/2017 per svolgere attività di consulenza Marketing. I miei redditi per il 2017 sono stati pari a euro 26.560. Per il 2018 ho ancora diritto al regime forfettario? Lo chiedo perchè ho iniziato l’attività non il 1/1/2017 e non so se il reddito va parametrizzato rispetto ai mesi di attività.
Qual’è la tassazione agevolata a cui hi diritto, il 5% o il 15%? Preciso che non fatto consulenza per l’azienda per cui ero dipendente nè per altre dello stesso settore.
Grazie della risposta.
Staff dice
Buonasera Rosetta, in presenza di determinati requisiti, si può accedere direttamente al regime cosiddetto “forfettario” (introdotto dalla legge 190/14), che si presenta dunque come un regime “naturale” e che è possibile non applicare solo esercitando un’opzione a favore del regime semplificato a determinazione analitica dell’Iva e del reddito.
Il requisito da verificare nel tuo caso è rappresentato dall’ammontare dei ricavi che si presume di incassare nella frazione di anno che va dall’inizio della attività (nella circostanza in esame, 2 marzo) sino alla fine dell’esercizio. La soglia massima di ricavi che delimitano l’applicazione del forfettario deve essere ridotta il primo anno in relazione ai giorni di effettiva attività (nel tuo 303).
Per i soggetti che iniziano una nuova attività, è stabilito in modo ulteriormente agevolativo che per i primi 5 anni l’imposta sostitutiva si riduce nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%, a condizione che:
– il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attività da esercitare non costituisca in alcun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione.
Nel tuo caso, con fatturazione a clienti diversi da quelli che del tuo ex datore di lavoro, sembra vi sia il diritto alla tassazione agevolata al 5%
Cordiali saluti
Bled dice
Buonasera. Sono stato un forfettario nel 2017, ma ho riscontrato che mi conviene “tornare” al regime semplificato con il 2018. La comunicazione di questa scelta va fatta col modello IVA 2019 (cioè che farò il prossimo anno) o devo fare un Modello IVA già quest’anno solo per fare questa comunicazione ? (Perché credo che le varie dichiarazioni relative al 2017 vadano ancora fatte con le regole del forfettario, giusto? Quindi niente dichiarazione IVA , IRAP, Spesometro etc relativi al 2017, vero?)
Staff dice
Buongiorno, per quanto riguarda il regime semplificato dovrai applicarlo già per i redditi del 2018.
Nell’ultima dichiarazione fatta con il regime forfettario dovrà essere compilato anche il quadro VO della dichiarazione Iva. Vedi paragrafo 3 della circolare 10/e del 2016.
Se hai bisogno di un commercialista in regime semplificato, puoi valutare il nostro servizio.
Cordiali saluti
vito dice
Salve, ho iniziato la mia attività nel 2016 in regime forfettario. Nel 2016 ho superato il limite fatturabile di 30000, pertanto, a partire dal 2017 ho applicato il regime ordinario. Dato che durante il 2017 ho fatturato meno di 30000 euro ed ho rispettato tutti i requisti previsti dalla legge per usufruire del regime forfettario, posso applicare quest’ultimo dal 2018. Grazie per la gentile risposta.
Staff dice
Buonasera Vito, confermiamo che rispettando nuovamente tutti i requisiti del regime forfettario, potrà riapplicare quest’ultimo dal 1 gennaio 2018.
Attenzione però, l’aliquota dell’imposta sarà al 15% e non più al 5%. Se desideri puoi valutare il nostro servizio Value Forfettari per la gestione della contabilità e l’invio della dichiarazione dei redditi.
Cordiali saluti
michelangelo dice
Buongiorno
probabilmente faccio una domanda già fatta (Vd Rita del 3 gennaio) ma vorrei una vs conferma:
sono un avvocato. Sono stato in regime dei minimi nel 2017 (sotto i 30k), nel 2018 prevedo di essere sui 75k.
Vorrei sapere se a fine anno (quando avrò la certezza di aver sforato i 45k) dovrò rimettere tutte le fatture con IVA e ritenuta d’acconto per tutto il 2018 (e il fatturato del 2018 verrà tassato con regime ordinario?).
grazie
Staff dice
Buonasera Michelangelo, se applichi il regime forfettario legge 190/2016, non dovrai riemettere le fatture. In questo caso la fuoriuscita da questo regime avviene a partire dall’anno successivo.
Diversamente è la questione se applichi il regime dei minimi legge 244/2007, dove se durante l’anno si verifica il superamento dei 45.000€ è necessario riemettere tutte le fatture con lo storno dell’iva non applicata.
Cordiali saluti.
michelangelo dice
si grazie della risposta, ho sbagliato. Volevo dire “sono stato nel regime forfettario nel 2018”
riccardo dice
Buonasera,
sono libero professionista nel regime forfettario.
Ho i requisiti per accedere alle agevolazioni ZFU per le zone colpite dal sisma del 2016. Il decreto 5 giugno 2017 art. 1 comma 1 lett. a) specifica: ““I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 70 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
La data di inizio di inserimento delle istanze è per il prossimo 12 marzo.
La domanda: ho già emesso fatture in questo anno in regime forfettario; come posso passare ora a quello ordinario?
Può trovare applicazione l’art. 1 del Dpr n. 442/1997 da voi citato? Grazie
Staff dice
Buonasera Riccardo, il regime forfettario può essere abbandonato per opzione, seguendo tramite comportamento concludente le norme dell’ordinario.
Sarà necessario riemettere le fatture del 2018 con l’addebito dell’Iva e dichiarare nel rigo Iva VO33 la revoca del regime forfettario.
Cordiali saluti
Marco dice
Regime ordinario nel 2018 ma resto sotto i 65000€. Faccio esclusivamente operazioni esenti iva , autonomo con ritenuta d’acconto.
Se mi confermate che applicando il forfettario dal 2019 non potrei più dedurre le spese sostenute per la ristrutturazione dell’abitazione principale (ho circa 8000€ di detrazioni) credo mi converrebbe restare nell’ordinario. Basta il comportamento concludente, cioè fatture esenti iva con ritenuta d’acconto, oppure devo dichiarare l’opzione del restare nell’ordinario nella dichiarazione redditi 2019? Grazie.
Staff dice
Buongiorno Marco, si può godere delle detrazioni, come quelle per le ristrutturazioni, solamente in presenza di reddito tassato da IRPEF.
Il reddito percepito nel regime forfettario non è tassato da IRPEF, ma da un’imposta sostitutiva.
Pertanto passando al forfettario, se hai come unico reddito quello derivante da partita Iva, non potrai godere delle detrazioni citate.
Al contrario per rimanere nel regime ordinario non sarà necessario presentare alcuna comunicazione, ma avrà fede il comportamento concludente.
Cordiali saluti
Juri dice
Sono un libero professionista che a Luglio 2019 verrà assunto nella dittà per cui ho intrattenuto rapporti esclusivi come LP negli anni precedenti.
Visto che dovrò tenere aperto la Partita Iva fino a fine Dicembre 2019 causa progetto le fatture che emetterò potranno rimanere in regime forfettario oppure devo passare da Luglio al regime ordinario?
Staff dice
Buongiorno Juri, La lettera d-bis) del comma 57 è stata riformulata e dal primo gennaio 2019 e prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La nuova causa ostativa contenuta nella citata lettera d-bis) risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.
A differenza della precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Per quanto sopra nel corso del 2019 puoi tranquillamente rimanere nel regime forfettario e dal 2020 potrai avvalerti del regime agevolato soltanto laddove nel corso del 2019 la tua attività non sia esercitata prevalentemente nei confronti del tuo nuovo datore di lavoro.
Cordiali saluti
Francesco dice
Buongiorno, nel corso del 2019 ho già emesso fatture con regime forfettario. Vorrei sapere se è possibile cambiare regime nel corso di questo stesso anno. Grazie
Staff dice
Buongiorno Francesco, per effettuare il passaggio al regime ordinario sarà necessario stornare le fatture con nota di credito e riemetterle con l’applicazione dell’IVA.
Inoltre applicando l’IVA dovranno essere ripresi tutti i relativi adempimenti fiscali relativi al primo e secondo trimestre.
Infine ricorda che l’applicazione del regime ordinario in luogo del regime forfettario, è vincolante per un triennio.
Cordiali saluti